Condominio

La Cassazione si esprime ancora sull’invalidità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale

Per essere legittima, deve riportare indicazioni comprensibili ai condòmini riguardo alle voci di entrata e spesa, con le quote di ripartizione

immagine non disponibile

di G. Sgrò - Centro studi Aiac

È valida la delibera di approvazione del rendiconto condominiale che non riporti il credito di un condòmino derivante da una sentenza passata in giudicato? A questo interrogativo ha fornito risposta la Cassazione con l’ordinanza 1370/ 2023.

Il caso

I giudici d’appello rigettavano il gravame contro la sentenza del Tribunale, che aveva respinto l’impugnazione ex articolo 1137 del Codice civile proposta da Tizio e Caia volta all’annullamento della deliberazione assembleare del condominio Alfa, poiché non risultava indicata nel rendiconto approvato dall’assemblea la somma di 3.052,89 euro spettante a credito ai due condòmini in forza di sentenza resa nel 2013 dallo stesso Tribunale. Non solo: Tizio e Caia avevano anche richiesto che venisse dichiarata la compensazione tra i reciproci crediti. La Corte distrettuale riteneva non sussistente l’invocata nullità o annullabilità della delibera in questione, per la mancata appostazione nel rendiconto del debito verso i condòmini risultante da una sentenza di condanna, trattandosi di decisione discrezionale dell’assemblea che il giudice non può sindacare.

Tizio e Caia proponevano ricorso in Cassazione deducendo, tra le varie censure, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1135 e 1137 del Codice Civile, oltre che dell’articolo 388 del Codice penale. I ricorrenti sostenevano che oggetto della controversia non era una scelta gestoria rimessa all’assemblea, quanto l’inserimento in bilancio di un credito certo, liquido ed esigibile dei condòmini Tizio e Caia, indicato dalla sentenza del Tribunale passata in giudicato.

La pronuncia della Suprema Corte

Nell’accogliere il motivo, reputandolo fondato, la Cassazione evidenziava che, per il disposto degli articoli 1135 e 1137 del Codice civile, la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condòmini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall’articolo 1137, comma 2, del Codice civile soltanto per ragioni di mera legittimità e non di merito, in quanto non è consentito al singolo condòmino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera.

A norma dell’art. 1130 bis del Codice civile, il rendiconto condominiale deve menzionare le voci di entrata e di uscita, dunque, gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché ogni altro dato riguardante la situazione patrimoniale del condominio, con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo qui riguardo al risultato economico dell’esercizio annuale. Ai fini della validità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale, è comunque necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e spesa, con le quote di ripartizione.

Gli ermellini concludevano enunciando il seguente principio: «Qualora il rendiconto approvato dall’assemblea non riporti un debito del condominio verso un condòmino derivante da sentenza esecutiva, si verifica un’obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del condominio stesso e deve perciò riconoscersi l’interesse del condòmino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell’autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito - ovvero della opportunità o convenienza - della soluzione gestoria adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare, all’articolo 1130 bis del Codice civile».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©