L’amministratore giudiziario non può autoliquidarsi il compenso
L’amministratore di condominio nominato dal tribunale, non essendo equiparabile a quello di elezione assembleare non può autodeterminarsi il compenso in assenza di approvazione dell’assemblea dei condòmini. Pertanto, il pagamento del proprio compenso, disposto autonomamente su fondi condominiali è da ritenersi indebito e comporta l’obbligo di restituzione delle somme eccedenti a quanto spettante in base all’attività realmente prestata. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Milano 3558 pubblicata...