Con la sentenza n. 800, depositata il 23 luglio 2026, il Tribunale di Paola ha annullato la delibera assunta da un’assemblea convocata mediante messaggio di posta elettronica ordinaria, ribadendo che l’elenco delle forme previste dall’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile ha carattere tassativo. La stessa pronuncia respinge invece la censura fondata sull’incompletezza del verbale.
La vicenda
Una comproprietaria aveva impugnato la delibera relativa al ripristino della rete fognaria...

