La domanda

Il testo del regolamento contrattuale di condominio dispone che ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare da un’altra persona, purché sia un altro condomino o il locatario dell’unità immobiliare di sua proprietà, con delega scritta. Io non sono proprietario dell’immobile ma ci vivo con mia moglie, che ne è la proprietaria, e pertanto ritengo di poter essere delegato a rappresentarla in assemblea, considerando che di fatto potrei essere definito un «locatario a titolo gratuito». Al di là dell’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che non prevede limiti al diritto di rappresentanza, sarebbe illogico non consentire al coniuge o al figlio (oltretutto conviventi) di ricevere delega dal consorte o genitore proprietario dell’immobile. Il mio pensiero è corretto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 30 marzo 2026

L’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile attribuisce espressamente ai condòmini il diritto di intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, purché munito di delega scritta. La giurisprudenza ammette che il regolamento di condominio possa disciplinare l’esercizio di questo diritto, determinando il numero massimo di condòmini che ...

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