La delibera sui lavori ha valore costitutivo, la ripartizione delle spese condominiali ha valore dichiarativo
Il riparto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge
A cura di Smart24Condominio
Il valore dichiarativo o costitutivo della obbligazione condominiale discende a seconda della natura della stessa, vale a dire, a fronte della circostanza che essa tragga occasione da un'attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia. In questo ultimo caso, la delibera dell'assemblea dei condòmini che ha disposto la spesa (ergo, l'appalto delle opere) ivi approvando il fondo, ha valore costitutivo, giacché determina, sul piano interno ai condòmini, automaticamente la declinazione contabile secondo le tabelle millesimali adeguate al caso.
Detto in altri termini, la delibera assembleare è titolo sufficiente – anche nella fase a cognizione piena susseguente alla opposizione al decreto ingiuntivo – alla nascita dell'obbligo e ad assolvere l'onere probatorio in capo al condominio, a nulla rilevando che non sia stato approvato il relativo riparto (che ha mero valore dichiarativo ed eventualmente condizionerà la concessione della esecutorietà del decreto ex art 63 disposizioni attuative Codice civile).
La giurisprudenza ha ravvisato, così, un duplice oggetto della deliberazione dell'assemblea condominiale che approvi un intervento di manutenzione delle parti comuni:
1) l'approvazione della spesa, che significa che l'assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura;
2) la ripartizione della spesa tra i condòmini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa.Se, allora, l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (Cassazione Sezioni unite 18477/2010; Cassazione 13505/1999; Cassazione 2452/1994; Cassazione Sezioni unite 2928/1980)