Condominio

La delibera soppressiva del servizio di portierato comporta il rilascio dell’alloggio

La concessione dell’alloggio non costituisce un autonomo contratto di locazione, ma una prestazione accessoria del rapporto di lavoro

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di Eugenia Parisi

Un condominio ha agito in giudizio nei confronti dell’ex portinaio per sentir dichiarare l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro legittimamente deliberata e, di conseguenza, per condannarlo al rilascio dell’alloggio messogli a disposizione all’assunzione: il Tribunale di Roma, con sentenza 592/2022 ha accolto entrambe le domande.

I fatti di causa
Il convenuto era stato assunto con le mansioni di portiere, con contratto a tempo pieno indeterminato ed inquadrato con la qualifica di operaio, livello A2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati. In conseguenza di tale assunzione, gli era stato assegnato, a titolo gratuito, l’alloggio di servizio sito all’interno del condominio e di proprietà dello stesso. Dodici anni dopo, l’assemblea aveva deliberato a maggioranza la soppressione del servizio di portineria e, dunque, con lettera raccomandata regolarmente ricevuta, l’amministratore aveva comunicato il preavviso di 12 mesi, invitando al rilascio dell’alloggio di servizio assegnato. Il lavoratore, contestando il licenziamento dopo aver ricevuto tutte le spettanze di fine rapporto, aveva riconsegnato le sole chiavi della guardiola ma non quelle dell’immobile.

La legittimità del licenziamento
La domanda principale di accertamento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti risulta fondata a far data dal luglio 2021: infatti il condominio aveva correttamente comunicato la decisione dell’assemblea condominiale di procedere alla soppressione del servizio di portierato; contestualmente era stata anche comunicata la richiesta di rilascio dell’alloggio di servizio, disposta alla scadenza dei dodici mesi dalla comunicazione indicata ed il lavoratore non si era costituito in giudizio.

La richiesta di rilascio dell’immobile
L’articolo 114 comma 1 del Ccnl applicato, dispone che, in caso di eliminazione del servizio di portierato, il datore è tenuto a dare un preavviso di mesi 12 e che il lavoratore che usufruisce dell’alloggio di servizio deve riconsegnare al datore di lavoro l’alloggio allo scadere di detto termine.Tale disposizione costituisce eccezione alla disposizione dell’articolo precedente che prevede, invece, termini sensibilmente più brevi (dai 45 giorni ai tre mesi); il motivo della contrattazione collettiva è quindi quello di assicurare al lavoratore un termine più ampio per reperire, insieme ad una nuova occupazione, anche una diversa sistemazione abitativa tutte le volte in cui con la cessazione del rapporto venga soppresso il servizio di portierato.

Del resto, la concessione in godimento dell’alloggio di servizi non costituisce un autonomo contratto di locazione, quanto piuttosto rappresenta una prestazione accessoria del rapporto di lavoro per il quale concorre a formare il corrispettivo; quindi, viene meno la ragione della sua esistenza nel momento stesso in cui il contratto di lavoro viene a cessare.Di conseguenza è stato ordinato al convenuto l’immediato rilascio dell’immobile che, spirato il termine annuale di preavviso, è rimasto occupato senza alcun titolo legittimante.

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