La gestione del cantiere in condominio in tempi di emergenza sanitaria
Sono previsti obblighi precisi per committente ed appaltatore
L'amministratore ricorre al contratto di appalto per eseguire i lavori all'interno del condomino e, per l'articolo 93 del Dlgs 81/2008, è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi, limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. L'articolo 90 del Dlgs 81/2008 obbliga il committente alla diligenza nella scelta dell'impresa appaltatrice, perché sia adeguatamente preparata e sia in grado di svolgere l'opera commissionata e garantisca la sicurezza dei dipendenti: pertanto ne deve acquisire l'iscrizione alla camera di commercio ed il Duvri.
Gli obblighi del committente
Il Dpcm 26 aprile 2020 , per il periodo decorrente dal 4 al 17 maggio onera il committente ad altri adempimenti per cooperare con il datore di lavoro ad assicurare la protezione sanitaria dei dipendenti. L'allegato 7,punto 2, del decreto prevede che il committente disciplini l'accesso dei fornitori al cantiere e pertanto l'amministratore condominiale , unitamente all'appaltatore, per l'area condominiale , devono
* individuare le procedure di ingresso , di transito e di uscita , dei fornitori esterni al cantiere mediante modalità , percorsi e tempistiche predefiniti , per ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere , con l'integrazione nel Piano di sicurezza e di coordinamento;
* prevedere che gli autisti, se possibile , rimangano a bordo degli automezzi
* prevedere che gli autisti non accedano all'interno del cantiere e per effettuare le operazioni di carico e di scarico: in queste ipotesi il trasportatore dovrà attenersi alla distanza minima di un metro dalle altre persone;
*prevedere per i fornitori/trasportatori e per l'altro personale esterno servizi igienici dedicati, ed il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente dall'appaltatore e garantire un'adeguata pulizia giornaliera ;
* qualora il datore di lavoro organizzi il trasporto dei dipendenti, deve effettuarlo in modo che sia garantita la distanza interpersonale di un metro e che sia garantita la sanificazione dei mezzi di trasporto collettivo.
Gli obblighi dell’appaltatore
L'allegato 7 , punto 3, del decreto riguarda la pulizia e la sanificazione del cantiere e l'amministratore, nei limiti delle sue attribuzioni, deve cooperare affinché l'appaltatore, in qualità di datore di lavoro, compia le seguenti operazioni :
*assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aree comuni , limiti l'accesso contemporaneo : la sanificazione deve riguardare i mezzi d'opera e di lavoro;
* verifichi la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro, ne impedisca l'uso promiscuo e fornisca il detergente necessario;
*nel caso della presenza di una persona con Covid -19 all'interno del cantiere, proceda alla pulizia e alla sanificazione dei locali secondo la circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della Salute;
*disponga la periodicità della sanificazione, in relazione alle caratteristiche dell'opera commissionata e del cantiere, in accordo con il medico competente , con i responsabili del servizio di prevenzione e di protezione e dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
I dipendenti delle ditte di sanificazione
Per quanto riguarda le aziende che effettuano le operazioni di pulizia e di sanificazione all'interno del condominio, oggetto di uno specifico contratto di appalto, il datore di lavoro definisce i protocolli specifici in accordo con i rappresentanti dei lavoratori. I lavoratori che eseguono i lavori di pulizia e di sanificazione devono essere dotati di tutti gli indumenti ed i dispositivi di protezione individuale e le operazioni di sanificazione devono essere compiute secondo la citata circolare 5443/2020.
I dipendenti del condominio
L'amministratore ed il datore di lavoro , in relazione ai propri dipendenti , secondo l'allegato 7 , punto 4, del decreto prescrivono che i lavoratori , all'interno del condominio, adottino tutte le precauzioni igieniche ed assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani , anche durante l'esecuzione delle lavorazioni, e siano dotati di idonei detergenti per le mani. L'amministratore ed il datore di lavoro , secondo l'allegato 7, punto 5, devono dotare i propri dipendenti di mascherine , conformi alle prescrizioni dell'Oms, o dell'autorità sanitaria e di guanti , occhiali , tute e cuffie, strumenti idonei a ridurre la possibilità del contagio.