La natura del sottotetto è determinata dai titoli
Quando non ci sono va valutato l’uso esclusivo o comune dei locali in questione
La proprietà del sottotetto di un edificio al centro della sentenza della Cassazione 8579/2023 pubblicata il 27 marzo . A rivolgervi alla Suprema corte un condomino danneggiato da infiltrazioni nel suo appartamento provenienti dal sottotetto dell’edificio. Chiamato in causa il condominio si era visto rigettare la richiesta di intervento in quanto il locale era di proprietà esclusivo di una condomina che lo aveva acquistato da un precedente proprietario che lo aveva usucapito. Vicenda intricata ancorchè molto frequente che ha dato opportunità ai supremi giudici di ritornare sulle regole che riguardano la proprietà del sottotetto.
L’uso comune o esclusivo
La natura del sottotetto di un edificio - scrivono i giudici di legittimità - è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Di converso il sottotetto può considerarsi pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano solo quando assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (da ultimo Cassazione ordinanza 9383/2020; Cassazione ordinanza 20693/2018; Cassazione sentenza 6143/2016).
Le «case di ringhiera» ambrosiane, emblema di una tipologia edilizia popolare
di Fulvio Pironti - Avvocato condominialista