La domanda

Sono un portiere di condominio inquadrato nella categoria A3 (senza alloggio). Il contratto collettivo nazionale di riferimento - Ccnl Dipendenti proprietari di fabbricati, vigente dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028 - prevede, all’articolo 50, un intervallo giornaliero di un’ora per la pausa pranzo. Tuttavia, il condominio presso cui presto servizio ha stabilito, unilateralmente, un intervallo di tre ore nell’organizzazione dell’orario di portineria. A quanto mi risulta, tale variazione non è mai stata comunicata alla commissione paritetica territoriale né a quella nazionale, come previsto dalle disposizioni contrattuali. Vorrei quindi sapere se è possibile, in presenza di questa mancata comunicazione e della modifica peggiorativa dell’intervallo giornaliero, chiedere una indennità di disagio per tutti gli anni in cui ho svolto il servizio con tale articolazione oraria. In caso di risposta affermativa, quali sono i presupposti e i limiti temporali (eventuale prescrizione) per far valere tale diritto?

L’esperto risponde da il sole 24 ore di lunedì 10 agosto 2026

Come evidenziato nel quesito, il Ccnl applicabile al personale di portineria prevede, all’articolo 50, un intervallo giornaliero pari a un’ora, legato alla pausa pranzo, per i portieri inquadrati nel livello A3, senza alloggio. Viene, altresì, previsto che le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà...

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