Condominio

La polizza scaduta non protegge il condominio

Al verificarsi dell'evento che aveva danneggiato un condomino, la copertura assicurativa del condominio non era efficace

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di Giulio Benedetti

L'amministratore condominiale tra gli atti conservativi del condominio, impostigli dall'articolo 1130 Codice civile, deve curare anche di pagare tempestivamente i premi delle polizze assicurative delle parti comuni: l'inosservanza costa cara al condomino.

Il caso trattato

Un condòmino citava in giudizio il suo condominio per ottenere il risarcimento dei danni patiti, all'interno del suo appartamento, a seguito delle infiltrazioni di liquami e di acque luride provenienti dalla canna di scarico comune. Il condominio si costituiva in giudizio e chiamava in garanzia la compagnia assicuratrice per il tipo dei danni denunciati. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il condominio a risarcire il danno e a pagare, a favore dello stesso e della compagnia assicuratrice, le spese del giudizio. Il condominio ricorreva in appello , lamentando l'insussistenza del danno e l'affermazione della mancanza della copertura assicurativa. La Corte di appello rigettava l'impugnazione e confermava la sentenza del Tribunale e condannava il condominio al pagamento delle spese di giudizio delle due convenute.

La decisione della Cassazione

Il condominio ricorreva in Cassazione sostenendo che, nella sentenza di appello, sarebbe stata indimostrata l'origine dell'evento e il suo riferimento alla parte comune condominiale e l'entità del danno e che il giudice di appello non aveva considerato l'avvenuto pagamento del premio della polizza assicuratrice. La Cassazione (ordinanza 17893/2022) rigettava il ricorso e condannava il condominio al pagamento delle spese di lite del condòmino e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il giudice di legittimità riteneva che i motivi di ricorso del condominio fossero sia infondati che inammissibili, perché erano finalizzati ad una rivalutazione delle prove già esaminate nel giudizio di merito, nel quale venivano escussi il manutentore, chiamato dal condominio per intervenire sulla colonna di scarico, e il perito assicurativo.

Pertanto, la Corte di appello aveva dichiarato l'esistenza del nesso causale tra lo sversamento dei liquami e il danno cagionato agli oggetti depositati nel locale del condòmino. Inoltre, il Giudice di appello affermava che il condominio ricorrente non aveva depositato in giudizio la ricevuta del pagamento del premio assicurativo. Pertanto, la sentenza non affrontava il tema per cui la polizza escludeva il pagamento del danno del rigurgito fognario. La Cassazione sosteneva la fondatezza dell'affermazione della Corte di appello per cui, al verificarsi dell'evento, la copertura assicurativa del condominio non era efficace. Il condominio non provava la sua affermazione di avere pagato il premio assicurativo due giorni prima dell'evento, e non il giorno successivo e, comunque, non oltre i 15 giorni di proroga della copertura assicurativa. La mancata esibizione della ricevuta del pagamento smentiva la predetta affermazione.

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