La domanda
Ho acquistato la nuda proprietà di un appartamento e ho lasciato al venditore il diritto di abitazione, e non l’usufrutto, al fine di non consentirgli la locazione a terzi. Il condominio in cui è sito l’appartamento ha rendite da locazione di alcuni locali comuni, affittati come uffici. Normalmente questi introiti vengono utilizzati per coprire le spese ordinarie, che nel mio caso sarebbero a carico del titolare del diritto di abitazione, mentre a me toccherebbero quelle straordinarie. Vorrei sapere se il diritto di abitazione è un diritto di godimento reale che dà, al pari dell’usufrutto, il diritto di percepire i proventi della locazione. A mio avviso, questi ultimi dovrebbero andare alla proprietà, e non a chi ha il diritto di abitazione.
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 27 aprile 2026
In termini di diritto privato, il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento “limitato”, disciplinato dall’articolo 1022 del Codice civile, che consente solo l’uso diretto dell’immobile da parte del titolare, entro i bisogni personali e familiari, e non attribuisce, di regola, la piena facoltà di percepire i frutti civili (esemplificativamente, canoni ...



