Accertare la presenza di amianto rappresenta un obbligo per il proprietario e/o il responsabile delle attività di un sito qualsiasi sia esso di proprietà privata o pubblica (terreno, fabbricato residenziale, edificio industriale ecc.) perché solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell'ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio amianto. Tale obbligo di accertamento va nella stessa direzione del censimento dell'amianto, previsto dalla normativa italiana.

Ai sensi del D.M. sanità 6 settembre 1994, recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", occorre:

  • ricercare la documentazione tecnica disponibile sulla struttura, per accertare i vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l'impresa costruttrice;
  • ispezionare direttamente i materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto, e per riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;
  • verificare lo stato di conservazione dei materiali friabili e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti o dei mezzi di confinamento, per ottenere una prima stima sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;
  • acquisire documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.

Dopo aver eseguito tali verifiche preliminari, è necessario procedere al campionamento propriamente detto mettendo in atto criteri e procedure atte a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, ed evitando, oltre che l'esposizione dell'operatore...

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