La rimozione arbitraria e la rovina dei mobili lasciati nell’appartamento dal locatore sono atti illegittimi
Se riscontrati al termine del contratto, possono abilitare il proprietario a richiedere un risarcimento al conduttore
La regola generale è quella contenuta nell’articolo 1576 del Codice civile, rubricato “Mantenimento della cosa in buono stato locativo”: «Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore». Ancora, l'articolo 1609 del Codice civile, rubricato “Piccole riparazioni a carico dell’inquilino”, recita: «Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non da vetustà o caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali».
A fronte di quanto sopra, si può rispondere al lettore affermando che la rimozione dei mobili e/o la rovina dei medesimi per fatto e colpa del conduttore (e di cui ci si avveda solo al termine del contratto di locazione) può ritenersi in sé un'opera illegittima e foriera di danno in capo al medesimo. Che, in quanto locatore, può essere oggetto di richiesta risarcitoria, ove sia suscettibile di valutazione economica.
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