L'esperto rispondeCondominio

La rimozione arbitraria e la rovina dei mobili lasciati nell’appartamento dal locatore sono atti illegittimi

Se riscontrati al termine del contratto, possono abilitare il proprietario a richiedere un risarcimento al conduttore

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Ho affittato un immobile parzialmente ammobiliato con contratto 4+4. I mobili presenti nell'immobile non erano nuovi ma agli inquilini la casa era piaciuta. In visita per un problema alla caldaia, ho visto che l'appartamento è stato riammobiliato. I miei mobili sono stati smontati e portati altrove. Mi è stato detto che alcuni avevano la muffa e altri si erano rotti. Prima della firma del contratto erano stati loro a chiedere che lasciassi la cucina, la lavatrice, il frigorifero, il tavolo e le sedie, il mobile della sala, etc. Così Il frigorifero si è rotto e l'ho dovuto sostituire. Ora c'è un problema al rubinetto della cucina. Capisco che la responsabilità è la mia ma mi chiedo se il cambio dei mobili sia regolare. Alla mia prima esperienza d'affitto, credevo di fare un piacere a questi giovani ragazzi lasciando quanto volevano nell'appartamento, invece penso di essere stata ingenua e temo si siano approfittati della mia poca conoscenza in merito alle locazioni.

A cura di Smart24Condominio

La regola generale è quella contenuta nell’articolo 1576 del Codice civile, rubricato “Mantenimento della cosa in buono stato locativo”: «Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore». Ancora, l'articolo 1609 del Codice civile, rubricato “Piccole riparazioni a carico dell’inquilino”, recita: «Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non da vetustà o caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali».

A fronte di quanto sopra, si può rispondere al lettore affermando che la rimozione dei mobili e/o la rovina dei medesimi per fatto e colpa del conduttore (e di cui ci si avveda solo al termine del contratto di locazione) può ritenersi in sé un'opera illegittima e foriera di danno in capo al medesimo. Che, in quanto locatore, può essere oggetto di richiesta risarcitoria, ove sia suscettibile di valutazione economica.

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