La servitù di passaggio coattivo non può danneggiare troppo il fondo servente
Lo ha confermato la Cassazione ribadendo che va scelta in ogni caso la via più breve verso la strada pubblica
Il giudice, nell'istituire una servitù di passaggio coattivo, deve scegliere il percorso più breve possibile tra il fondo intercluso e la via pubblica, senza costituire un onere eccessivo per il fondo servente e questa valutazione spetta ai giudici di merito, non alla Cassazione. È il principio enunciato dall'ordinanza della Cassazione sezione seconda, 12 maggio 2020, numero 8779.
I fatti e le pronunce di merito
Il processo di primo grado veniva istaurato dai proprietari di un fondo i quali lamentavano l'illegittimo passaggio sul loro terreno da parte dei proprietari di un fondo adiacente.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la ricostruzione attorea e affermavano come il passaggio sul loro fondo venisse effettuato come unico percorso possibile per raggiungere la via pubblica, considerata l'interclusione del loro fondo.
Il giudice, preso atto dell'effettiva interclusione del fondo, stabiliva la necessità della creazione di una servitù di passaggio coattiva sul fondo degli attori e, dichiarata la cessazione della materia del contendere, condannava i convenuti a rifondere agli attori una somma a titolo di risarcimento per i danni causati agli stessi dall'illegittimo esercizio della servitù.
Gli attori, quindi, impugnavano la sentenza in sede di appello, domandando il riesame della fattispecie, ma ottenendo un rigetto da parte del giudice.A seguito della duplice soccombenza in sede di merito, agli attori non rimaneva che agire in Cassazione.
I motivi del ricorso alla Suprema corte
Il ricorso attoreo, in buona sostanza, era incentrato sulla presunte erroneità del ragionamento della Corte d'appello nella parte in cui non aveva correttamente applicato la normativa vigente in materia di servitù coattive di passaggio e aveva accordato ai convenuti il passaggio sul fondo attoreo.
In aggiunta, i ricorrenti contestavano sia la valutazione del giudice del riesame in merito al percorso più breve sul loro fondo che avrebbe dovuto essere utilizzato per il passaggio, che l'ammontare dell'indennità decisa dal Tribunale e confermata in appello.
La decisione
Con l'ordinanza in commento la Cassazione rigettava integralmente il ricorso proposto. A detta della Corte, difatti, il ricorso era integralmente incentrato su presunte violazioni della Corte d'appello sui i criteri per la costituzione di una servitù di passaggio, ma queste osservazioni erano inammissibili in grado di legittimità.
La norma oggetto della valutazione dei giudici di merito era, infatti, l'articolo 1051 del Codice civile, che afferma ai primi due commi che «il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente».
La Cassazione si pronuncia solo sulla conformità di legge
La valutazione sulla possibilità o meno di concedere una servitù al fondo intercluso, sul percorso da destinare a questo scopo e sull'ammontare dell'indennità accordata al fondo servente spettavano indiscutibilmente ai giudici di merito e non potevano essere oggetto di valutazione da parte della Cassazione, alla quale sarebbe stato possibile, al massimo, attribuire una valutazione sulla correttezza dell'applicazione delle norme vigenti da parte del giudice d'appello, ma non certo un sindacato di merito.
Alla luce di queste valutazioni la Cassazione rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al versamento del contributo unificato nella misura maggiorata prevista dall'articolo 13 comma 1quater del Dpr 115 del 2002.
I mercoledì della privacy: sinistri in condominio e gestione dei dati e delle foto
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice