La Suprema corte può cassare la sentenza di appello se il giudice non ha tenuto un conto di una prova
Il giudice di legittimità non entra nel merito, ma se la prova è decisiva rinvia chiede nuova pronuncia di secondo grado
Il principio generale in materia di giudizi di Cassazione afferma che – trattandosi questo di giudice di legittimità – possa pronunciarsi unicamente in merito alla contrarietà alla legge delle sentenze pronunciate dal giudice di appello, mentre le questioni di merito siano alla stessa non demandabili e quindi inammissibili. Una deroga a tale principio viene illustrata dalla sentenza Cassazione civile sezione VI, numero 21339 del 7 ottobre 2020. Tale giudizio era infatti incentrato sulla questione inerente la costruzione di una struttura in adiacenza alla proprietà contigua.
I fatti e le pronunce di merito
Il proprietario di questa parte, quindi, agiva in giudizio affermando come la nuova costruzione non fosse stata realizzata in accordo alla normative sulle distanze.La vicinanza con il proprio immobile, quindi, aveva comportato il convogliamento delle acque piovane sulla propria facciata (vi era documentazione fotografica che ritraeva il danno) e lasciava presagire il rischio di futuri maggiori danni. All'esito del primo processo il tribunale, ravvisando una violazione nella normativa delle distanze tra edifici, disponeva l'arretramento della struttura di un metro e non si pronunciava sui danni presenti e futuri che il vicino avrebbe patito.
Il proprietario del manufatto agiva quindi in grado d'appello, contestando la prima sentenza.La Corte d'appello accoglieva le richieste, stabilendo che il manufatto realizzato non costituisse una vera e propria “costruzione” ai sensi dell'articolo 873 Codice civile, dato che sarebbe stata sprovvista del carattere di stabilità, solidità e immobilizzazione.
Il ricorso alla Suprema corte
Alla luce della soccombenza, il proprietario agiva in Cassazione, contestando l'esito della decisione d'appello con un ricorso incentrato su svariati motivi di diritto. In prima battuta, la parte affermava l'errore della Corte d'Appello nella misura in cui detto giudice aveva negato la presenza di danni al suo immobile, senza pronunciarsi però sull'altro oggetto della domanda, ossia l'attitudine del manufatto a cagionare danni in futuro.L'altro punto di vista espresso nel ricorso, invece, riguardava l'omessa valutazione di un fatto decisivo: la Corte d'appello, infatti, avrebbe nella propria sentenza omesso di valutare la documentazione fotografica, che provava indiscutibilmente la presenza di danni all'immobile del ricorrente.
La decisione
Con la sentenza in commento la Cassazione accoglieva le motivazioni. Sotto un primo aspetto, secondo i giudici di legittimità, la Corte d'Appello aveva effettivamente errato nella propria sentenza accertando la sola assenza di danni attuali, senza pronunciarsi anche sui potenziali danni futuri. In seconda battuta, poi, secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva commesso un grave errore di valutazione in merito alla documentazione fotografica.Dall'analisi della stessa, infatti, si poteva oggettivamente desumere l'esistenza di danni dovuti all'acqua sversata dalla costruzione realizzata in aderenza all'edificio del ricorrente, con conseguente necessità di arretramento dello stesso e di risarcimento del danno.
Tale lamentela, come detto, lungi dall'incappare nel divieto di ricorso su circostanze oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, rientrava nel merito della ricognizione da parte del giudice di un contenuto oggettivo di una circostanza oggetto di discussione tra le parti, e come tale censurabile ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 4) del Codice di procedura civile.La sentenza impugnata, quindi, veniva cassata in ragione dei predetti errori valutativi, e il giudizio veniva rinviato alla Corte d'appello per una nuova valutazione nel merito.