La domanda
Considerando la disciplina del fondo di integrazione salariale (Fis), introdotto dal Dlgs 148/2015 e successivamente ampliato dalla legge 234/2021, si chiede se questa disciplina trovi applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da condomìni, in particolare per la figura del portiere di condominio. Nello specifico, si chiede se il datore di lavoro “condominio” rientri fra i soggetti obbligati al versamento del contributo Fis e se la trattenuta presente in busta paga a titolo di Fis sia legittima per i portieri. Esistono eventuali esclusioni o fondi bilaterali alternativi, previsti dal contratto collettivo di categoria dei portieri di fabbricati? In quali casi concreti il portiere potrebbe beneficiare dell’assegno di integrazione salariale erogato dall’Inps?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 agosto 2026
La disciplina del fondo di integrazione salariale (Fis) si applica anche ai portieri dipendenti da condomìni: il condominio, che assume personale con il Ccnl Dipendenti da proprietari di fabbricati, è un datore di lavoro privato rientrante nel campo di applicazione del Fis, salva l’eventuale istituzione di un vero fondo di solidarietà bilaterale di settore, ex articoli...



