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La valutazione della violazione del decoro architettonico deve considerare eventuali interventi preesistenti

Nel caso in esame l’alterazione era di scarsa entità rispetto a precedenti lavori che avevano reso disarmonica la facciata

di Fabrizio Plagenza


Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza 1578 depositata il 23 giugno 2022, si è pronunciato sulla valutazione della violazione del decoro architettonico di uno stabile condominiale, a seguito di lavori effettuati sulle parti comuni.

I fatti di causa

Un condomino impugnava la delibera assembleare per i seguenti motivi:
1) nullità della delibera per violazione di norme imperative di legge;
2) nullità della delibera per mancanza dell'unanimità su modifiche di natura estetica architettonica;
3) ulteriore invalidità della delibera assembleare qui impugnata per omessa informazione.

Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento della deliberazione, il ripristino dello status quo ante ovvero il risarcimento del danno per equivalente.Con il primo motivo di impugnazione, in particolare, l'attrice eccepiva la nullità della delibera per violazione di norme imperative di legge, rappresentando che l'immobile era inserito nei nuclei di interesse paesistico ambientale. Ciò posto l'intervento era stato deliberato senza la necessaria autorizzazione paesaggistica. Il motivo veniva ritenuto infondato.

Se l’immobile non è di pregio

Quanto, invece, all'argomento qui di interesse, con il secondo motivo di impugnazione, la condomina eccepiva la nullità della delibera per mancanza dell'unanimità su modifiche di natura estetica architettonica. Osservava infatti, che l'intervento era stato «impropriamente qualificato di manutenzione straordinaria», ma in realtà si trattava di ristrutturazione edilizia e ledeva il decoro architettonico dell'edificio. Anche tale motivo di impugnativa veniva rigettato. Dalla relazione peritale in atti, emergeva come l'immobile, pur possedendo un certo valore, era «del tutto privo di pregi architettonici».

Il Tribunale bergamasco ripercorre la giurisprudenza sul punto, rilevando come «nella valutazione circa l'alterazione del decoro architettonico, vanno usati criteri di minor rigore per gli edifici, come quello di cui si discute, che abbiano un pregio architettonico assai modesto» (Cassazione 16098/2003).Il giudice, per un verso, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura un’unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti innovazioni.

Va valutato il tipo di alterazione

Per altro verso, deve accertare che l’alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile d’un apprezzabile valutazione economica, mentre detta alterazione può affermare senza necessità di siffatta specifica indagine solo ove abbia riscontrato un danno estetico di rilevanza tale, per entità e/o natura, che quello economico possa ritenervisi insito. Nel caso trattato dal Tribunale di Bergamo, peraltro, si dava atto che «prima dell'intervento per cui è causa, l'immobile è stato interessato da altri, precedenti interventi che, in qualche misura, hanno inciso sulla sua conformazione originaria».

Disarmonia in facciata per interventi precedenti

«Si tratta di interventi che, da chiunque realizzati e per qualunque ragione compiuti, che hanno creato una qualche disarmonia nella complessiva estetica dell'edificio e, in particolare, della facciata».In tema la giurisprudenza valorizza, in senso negativo rispetto alla sussistenza della violazione, l'esistenza di pregressi interventi modificativi di cui non sia stato chiesto il ripristino (Cassazione 21835/2007). Ed ancora, secondo la Suprema corte (Cassazione 4679/2009), «in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un’opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino».

Fatte queste considerazioni, il Tribunale concludeva ritenendo che, nel caso concreto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non era comunque ravvisabile una violazione del decoro architettonico dell'edificio, in quanto, valutato nel suo complesso, l'intervento non aveva determinato uno stravolgimento della facciata, che era rimasta sostanzialmente inalterata.