La violazione del decoro architettonico va provata producendo a supporto materiale fotografico
L'eloquenza propria delle immagini - scrivono i giudici di Milano - ben avrebbe potuto evidenziare la lamentata violazione e/o la grave alterazione
Per contestare una delibera in tema di violazione del decoro architettonico occorre depositare le fotografie per l'assunta violazione estetica di cui trattasi. Senza l'eloquenza delle immagini il giudice non può decidere. Ciò è quanto ha deciso la Corte di appello di Milano con sentenza 296 del 28 gennaio 2022.
I fatti
Il caso da cui prende spunto la controversia è una impugnazione di delibera assembleare con cui l'adunanza dei condòmini aveva autorizzato alcuni partecipanti al condominio ad installare delle caldaie sulla facciata dello stabile, senza avvalersi della procedura preliminare prevista dal regolamento interno (in ordine alla valutazione dell'intervento). La decisione, in quanto tale, è stata censurata da parte di uno di essi e valutata come lesiva delle previsioni di cui agli articoli 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile e 1102 del Codice civile, per cui era stata chiesta l'invalidazione giudiziale.
Il giudice collegiale milanese ha richiamato un precedente giurisprudenziale (Cassazione 29924/19) per enunciare i seguenti principi di diritto:
1) l'assemblea dei condòmini è sovrana nel prendere le decisioni nell'ambito delle sue prerogative, può esercitare il suo potere deliberativo mediante successiva ratifica anche di quanto eseguito in violazione del regolamento condominiale;
2) resta salvo il diritto del condomino di minoranza dissenziente di adire l'autorità giudiziaria per contestare l'uso distorto della cosa comune anche se autorizzato o ratificato dall'assemblea.Ciò premesso ha ritenuto la domanda di invalidazione esercitata come infondata.
La prova della violazione
In tal caso, è stato argomentato che sul condòmino incombeva l'onere probatorio (che non è stato, per l'appunto, assolto) con riguardo alla prova della violazione del decoro dell'edificio. Sotto tale aspetto – per come testualmente riferito in sentenza – «sarebbe bastato a tale scopo allegare anche le sole fotografie della/delle facciata/e delle censurate installazioni che, con l'eloquenza propria delle immagini ben avrebbero potuto evidenziare la lamentata violazione e/o la grave alterazione del decoro architettonico».
È stato inoltre rilevato che a tale carenza probatoria si sono aggiunti altri diversi elementi: quali il fatto che le opere ritenute illegittime consistano nella mera installazione di apparecchi che non incidono né alterano la struttura né la funzionalità del muro perimetrale; ovvero il fatto ancora che il palazzo non sia di particolare pregio (circostanza non contestata nel processo).