La domanda
In un condominio di ringhiera di 60 appartamenti, diviso in tre scale, nel 2024 sono stati fatti lavori per il rifacimento della facciata e dei camminatoi solo in una scala. A inizio gennaio 2026 un nuovo proprietario, a seguito di vendita all’asta dell’appartamento e di emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice, è subentrato a un condomino moroso; l’appartamento in questione si trova proprio nella scala in cui sono stati fatti i lavori deliberati nel 2024. Essendo i debiti dell’anno 2024 anteriori al periodo per il quale il nuovo proprietario è obbligato solidalmente al pagamento, tutti i partecipanti all’intero condominio (60 unità) dovranno, in ragione dei rispettivi millesimi, farsi carico dell’arretrato, oppure questo onere ricadrà solo sui partecipanti alla scala che ha effettuato i lavori (20 unità)? Il nuovo proprietario dovrà comunque partecipare con i suoi millesimi o sarà escluso dalla spesa?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 febbraio 2026
È bene premettere che, salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, le spese per il rifacimento della facciata devono essere tenute distinte dalle spese per la ristrutturazione del pavimento dei ballatoi (definiti, in senso non tecnico, camminatoi) di ogni scala. Per la ristrutturazione della facciata, infatti, la ripartizione ...



