La domanda

Il regolamento contrattuale di un condominio prevede la nomina di un numero prefissato di consiglieri, nel rispetto del numero minimo stabilito dall’articolo 1130-bis del Codice civile. Svolgendo i consiglieri soltanto compiti consultivi e di controllo, quale maggioranza assembleare è necessaria per approvare la nomina di ciascuno di essi? È sufficiente una maggioranza semplice (almeno un terzo dei millesimi) oppure occorre una maggioranza qualificata (almeno metà dei millesimi)?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 settembre 2026

L’articolo 1130-bis del Codice civile dispone che, nei fabbricati condominiali con almeno dodici unità immobiliari, è possibile nominare un consiglio, formato da almeno tre condòmini, con funzioni consultive e di controllo della gestione e dell’operato dell’amministratore. Nel caso sottoposto dal lettore la nomina dei consiglieri è obbligatoria, essendo prevista...

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