Condominio

Legale non pagato dal condominio: il rendiconto non vale come riconoscimento di debito

Il riconoscimento si ha solo laddove il debitore effettui la dichiarazione facendola pervenire al creditore e non anche in atti di contabilità interna

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di Edoardo Valentino

Nel caso sotteso alla sentenza Cassazione sezione VI, numero 5800, del 22 febbraio 2022, un avvocato aveva agito avverso un condominio lamentando il mancato pagamento dei suoi emolumenti. A riprova di quanto affermato aveva, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, prodotto diversi documenti trai i quali i verbali dei rendiconti degli ultimi anni dai quali sarebbe stato possibile ricostruire il rapporto debitorio tra il professionista e il cliente. Il Tribunale competente, investito del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, riconosceva le ragioni dell'avvocato. La Corte d'Appello, poi, decideva in conformità con quanto deciso dal primo giudice.

Il ricorso alla Suprema corte
La vicenda approdava quindi in sede di Cassazione, a seguito del ricorso del condominio.Il palazzo, in buona sostanza, contestava l'esito dei primi giudizi, affermando come dalla documentazione prodotta non potesse essere provato il debito nei confronti del legale.Con la sentenza in commento la Cassazione illustrava alcuni importanti principi di diritto.In primo luogo, gli ermellini specificavano come effettivamente l'approvazione dei rendiconti consuntivi con i crediti dell'avvocato non costituisce una prova certa del debito.Ai sensi dell'articolo 2697 del Codice civile, infatti, il professionista è obbligato in quanto attore nel giudizio a fornire tutti le prove e i documenti necessari e sufficienti per fornire adeguata base istruttoria al proprio diritto.

Il riconoscimento del debito
Tale norma afferma infatti al primo comma che «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».La presenza delle parcelle dell'avvocato nei rendiconti, tuttavia, non può essere intesa come un riconoscimento del debito da parte del condominio, in quanto risulterebbe carente della natura di dichiarazione unilaterale ricettizia.In buona sostanza, quindi, il riconoscimento del debito, previsto dall'articolo 1988 del Codice civile, si ha solamente laddove il debitore effettui la dichiarazione facendola pervenire al creditore e non anche in atti di contabilità interna quale l'approvazione dei rendiconti consuntivi condominiali con l'effetto determinato dalla legge di dispensare «colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale».

Conclusioni
Nonostante quanto sopra riportato, però, la Corte riconosceva come la presenza delle parcelle dell'avvocato nei rendiconti avesse comunque una valenza probatoria, ed in particolare – letta con gli altri documenti prodotti – fosse in grado di sostanziare la richiesta di pagamento del professionista.Quanto alla valutazione delle prove, questa era attività demandata al giudice di merito, non effettuabile dalla Cassazione.La sentenza in commento, quindi, si limitava a sancire l'assenza di valore di riconoscimento di debito del rendiconto condominiale, ma la sua attitudine a costituire un forte argomento di prova per dimostrare la debenza di somme non percepite dal professionista che ha lavorato per il condominio.

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