Legittima la delibera che non rispetta la sequenza dei punti all’ordine del giorno e decide solo sull’ultimo punto
Se nessuna lesione del diritto del condòmino è configurabile l’atto è pienamente valido
È legittima la delibera con la quale l'assemblea condominiale non rispetta la sequenza dell'ordine del giorno e decide di discutere solo l'ultimo punto, rinviando l'esame degli altri ad una nuova assemblea. Lo scrive il Tribunale di Roma con la sentenza 9924, pubblicata l'8 giugno 2023.
I fatti di causa
La vertenza nasce dall'impugnazione da parte di un condòmino di una delibera con la quale l'assemblea aveva deciso di discutere solo l'ultimo punto posto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del nuovo amministratore, e di rinviare l'esame degli altri punti indicati nell'avviso di convocazione a data da destinarsi.
Con l'impugnazione, il condòmino deduceva l'illegittimità della delibera, evidenziando che, nonostante l'urgenza di alcuni punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, tra i quali i previsti lavori di manutenzione dello stabile, questi erano stati rinviati, non era stata rispettata la sequenza stabilita nell'avviso di convocazione, nel verbale non vi era traccia delle ragioni della scelta operata dai condòmini presenti all'assemblea alla quale, per motivi di lavoro, non aveva potuto partecipare né personalmente né per delega, e non si era prima provveduto alla valutazione e all'eventuale approvazione dei rendiconti con i relativi piani di riparto, oltre che sui lavori di manutenzione dello stabile.
Tale scelta, eccepiva il condòmino, era in contrasto con la prassi solitamente seguita dall'assemblea del condominio che aveva sempre riservato la nomina dell'amministratore all’esito dell’esame e della discussione del bilancio consuntivo, anche al fine di valutare i risultati raggiunti dal precedente esercizio. Inoltre, chiedeva che venisse dichiarata la nullità della delibera nella parte relativa alla nomina dell'amministratore per la mancata indicazione del compenso dovuto a quest'ultimo e, quindi, approvata in violazione di quanto previsto dall'articolo 1129 del Codice civile.
La decisione
All'esito del giudizio, le rimostranze del condòmino sono state tutte rigettate dal Tribunale, il quale ha confermato la legittimità della delibera. Relativamente all'eccezione sollevata dal condòmino sul mancato rispetto della sequenza stabilita nell'ordine del giorno dell'assemblea e del rinvio, a data da destinarsi, dell'esame degli altri punti, la stessa è stata ritenuta inammissibile dal giudicante in quanto non rientrante tra i motivi di annullabilità della delibera.
La scelta, come si evince dal verbale dell'assemblea, ha osservato il giudicante, è stata accettata da tutti i condòmini presenti, con il solo voto contrario di uno di essi e, comunque, rientra nei poteri dell'assemblea decidere di procedere in prima battuta di nominare e/o revocare l'amministratore e successivamente discutere sulla regolarità o meno dei bilanci e viceversa, indipendentemente dalla successione degli argomenti prefissati nell’ordine del giorno, oppure di rinviare la discussione di alcuni argomenti alla successiva riunione, sempre che dalla variazione non derivi una compressione o una menomazione dei diritti dei condòmini. Nel caso di specie, ha concluso, il giudice capitolino, nessuna lesione del diritto del condòmino impugnante è configurabile, che, oltretutto, non era presente all'assemblea né personalmente né tramite delega. Giovanni Iaria