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Gli errori nel verbale di assemblea, quando incidono sulla validità del documento?

Occorre rendere una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed inequivoco le differenze del documento prodotto rispetto all’originale

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Sono valide la nomina e l’approvazione del bilancio preventivo se nel verbale di assemblea condominiale, redatto a mano, alla votazione del punto all’ordine del giorno «Discussione ed approvazione bilancio preventivo anno 2022 e relativo riparto spese, e conferma/nomina amministratore anno 2022» la votazione è stata così trascritta: «Al 2° punto dell'ordine del giorno unanimamente all'unanimità si conferma l'amministratore ... e si approva il bilancio di previsione anno 2022» ma la frase risulta interamente cerchiata (come nel caso di cancellatura di frasi in atti pubblici) dalle parole «Al 2° punto» fino alle parole «anno 2022»?


A cura di Smart24Condominio
Il verbale assembleare deve essere custodito all'interno del registro, quale documento indicato nell'articolo 1130 Codice civile. Quanto poi alle modalità con cui deve avvenire il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica dei verbali assembleari prodotti in giudizio dal condominio, la giurisprudenza ha cura di precisare che occorre rendere una dichiarazione che – pur sprovvista di forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza –che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (in tal senso Cassazione 28096/2009).

A tal riguardo, è stata espressamente richiamata la disciplina dell'articolo 2719 Codice civile, in cui viene precisato che il disconoscimento deve contenere la menzione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale, oppure l'indicazione delle parti mancanti e il loro contenuto o delle parti aggiunte; a seconda dei casi. Inoltre, la parte che disconosce in giudizio il contenuto deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso excursus che il documento presentava nella versione originale, senza, per l'appunto, che possa valere il ricorso a clausole di stile e generiche (Cassazione 16557/2019, in motivazione; Cassazione 27633/2018; Cassazione 2999/2017).

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