La domanda

Considerando la liceità astratta dell’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto condominiale, ex articolo 1102 del Codice civile, si chiede un parere circa la facoltà del singolo condomino, proprietario di un appartamento su due piani (attico e superattico) di fare un uso più intenso del tetto medesimo, escludendo di fatto qualsiasi uso analogo (apposizione di pannelli fotovoltaici) da parte degli altri condòmini. Si precisa, infatti, che nel condominio esistono due appartamenti su due piani (attico e superattico) che già occupano buona parte del tetto, disponendo di un ampio spazio scoperto al loro servizio, con la conseguenza che, in seguito all’installazione dell’impianto fotovoltaico, occuperebbero tutta la residua superficie disponibile, escludendo il pari utilizzo da parte degli altri condòmini.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 5 ottobre 2026

L’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto condominiale è, in astratto, consentita al singolo condomino dall’articolo 1102 del Codice civile e, nello specifico, dal successivo articolo 1122-bis, anche quando il tetto costituisca bene comune. Tuttavia, nel caso in cui il condomino proprietario del superattico, che già detiene ampi spazi scoperti a servizio...

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