Fisco

Nel testo emendato del Dl 11 anche le eccezioni per onlus, Iacp ed interventi di rigenerazione urbana

Tempi supplementari ma con sanzione per chi non è riuscito a completare le cessioni

Ecco gli altri correttivi apportati al testo del Dl 11/2023 in sede di conversione: 

La comunicazione alle Entrate, opzioni fino a novembre ma con sanzione

Salve le cessioni 2022, anche se con il pagamento di una sanzione di 250 euro a partire dal 1° aprile. Tra gli emendamenti al Dl 11 entra anche la possibilità di effettuare la comunicazione nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Una possibilità che sarà consentita se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Di fatto, si ammettono i tempi supplementari per quanti non fossero riusciti a completare le cessioni. La deadline dell’esercizio della cosiddetta remissione in bonis è il 30 novembre 2023, ma la comunicazione dell’opzione dovrà viaggiare anche con il versamento di una sanzione dell’importo di 250 euro.

Titoli di stato, per i crediti delle banche anche l’opzione Btp

Nella volata finale per l’approvazione degli emendamenti in commissione Finanze alla Camera entra anche una sorta di salvaguardia con i titoli di Stato riservata ai crediti acquisiti da banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Per quanti di questi soggetti che hanno esaurito la propria capienza fiscale scatterà, infatti, la possibilità di utilizzare i crediti al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali da 10 anni per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente. Un intervento di cui si era discusso tanto nei giorni scorsi proprio per garantire una copertura agli acquisti da parte di intermediari finanziari e assicurativi. La misura, contenuta in un emendamento del relatore alla conversione del decreto Andrea de Bertoldi (FdI), vale per gli interventi effettuati fino al 2022. Il primo utilizzo della «clausola Btp» potrà essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate dal 1° gennaio 2028.

Deroghe per onlus, Iacp e rigenerazione urbana

Nel pacchetto di modifiche approvate dalla commissione Finanze della Camera arrivano anche diverse salvaguardie, dopo quella già votata in materia di barriere architettoniche: in molti casi lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura non avrà effetto. Vengono esclusi gli immobili danneggiati dai terremoti successivi al 1° aprile del 2009, ma arriva anche la deroga per le zone colpite dall’alluvione nelle Marche. Lo stop alle cessioni, poi, non produrrà effetti, come veniva chiesto da diversi giorni, su Iacp, Onlus e cooperative di abitazione. Ancora, lo stop non toccherà un altro ambito: quello della riqualificazione urbana. Nei Comuni collocati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 non ricadono nel blocco i lavori effettuati a valle di piani di riqualificazione che siano stati approvati dalle amministrazioni locali prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè il 17 febbraio scorso.

La responsabilità: potenziato lo scudo per chi compra dalle banche

Più semplici le cessioni di crediti tra soggetti qualificati, come banche, assicurazioni e società quotate. Nel pacchetto di emendamenti votati ieri entra anche una correzione che allarga lo scudo anti responsabilità solidale, a favore di un numero più ampio di soggetti. Attualmente, ci sono due strade per arrivare all’esclusione per legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario. La prima è che chi compra sia in possesso di una lunga lista di documenti, elencati dal decreto cessioni; la seconda, più rapida e valida finora solo per i correntisti professionali che possono comprare dalle banche, è che l’istituto gli rilasci un’attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito. L’emendamento prevede che questa seconda strada diventi applicabile non più solo ai correntisti ma a tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca, da una società di un gruppo bancario o da una società quotata.

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