Nella bacheca condominiale non vanno mai affisse comunicazioni che contengano dati dei condòmini
Anche se questi ultimi sono già noti perchè legittimamente inviati ai singoli proprietari dello stabile
Il tema della privacy in condominio è da sempre al centro dell’attenzione. È perciò particolarmente interessante il principio affermato dall’ ordinanza 29323/2022 depositata il 7 ottobre.
I fatti di causa
L’assunto di partenza riguardava la tutela dei dati personali di un condomino moroso contro il quale il condominio aveva agito ottenendo un decreto ingiuntivo. Ebbene l’aministratore aveva convocato una assemblea per discutere del tentativo di conciliazione con lo stesso, e, oltre all’invio dell’avviso, nella bacheca condominiale aveva affisso la convocazione, esposta alla possibile visione di terzi. Non solo, per il tramite di un'addetta alle pulizie, era stato diffuso anche un ulteriore documento, aperto e liberamente leggibile, per chiarire ulteriormente il motivo della convocazione.
Le ragioni del condomino che denunciava violazione della privacy non avevano incontrato il favore dei giudici di primo e secondo grado però per i quali i dati affissi erano stati inviati ai condomini ed erano pertanto loro noti. Anche il documento dato nelle mani dell’addetta alle pulizie nulla aggiungeva rispetto a quanto già noto. Pertanto non esistendo prova del danno subìto, nessuna lesione andava riconosciuta al condomino.
Il ricorso alla Suprema corte
Quest’ultimo, rivoltosi in Cassazione, aveva invece trovato pieno riconoscimento dei suoi diritti. La Corte ribadiva che la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs 196 del 2003, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (Cassazione 18443-13), non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino.
Conclusioni
Ne consegue che - fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali - l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un’indebita diffusione di dati personali (Cassazione 186-11).Rilevare poi che il dato personale fosse già a conoscenza degli altri condòmini non tiene conto dell’inutile successiva affissione dell’informazione, diretta solo ai condòmini e affissa invece in un luogo di accesso da parte di un numero indiscriminato di persone. Sentenza di appello perciò cassata e pronuncia da rivedere.
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice