Condominio

Non è sempre nulla la delibera approvata grazie al voto di un condomino in conflitto di interessi

Come nel caso in esame la decisione può essere annullabile

di Selene Pascasi

In rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge. Questo, sia ai fini del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condòmini in potenziale conflitto di interesse con il condominio i quali possono (e non devono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascuno di ricorrere al giudice in caso di mancato raggiungimento della soglia stabilita, vista l'impossibilità di funzionamento dell'organo collegiale. Lo precisa il Tribunale di Padova con sentenza 1409 del 9 luglio 2021.

I fatti
È una proprietaria ad aprire la causa impugnando la delibera che conferiva ad un condomino l'incarico di nuovo gestore. La delibera, contesta, era stata assunta in mancanza del quorum deliberativo non potendosi computare il voto di quel condomino per evidente conflitto di interessi, morosità e violazione dell'accordo transattivo con cui si pattuiva la nomina di un amministratore esterno. Il condominio nega la natura di accordo dell'impegno e l'esistenza del conflitto d'interesse ma il Tribunale – esclusi i nodi inconferenti poiché successivi alla delibera – ne dichiara l'annullabilità nella parte relativa all'incarico gestorio.

La situazione conflittuale, spiega, si era cristallizzata con l'adozione della decisione e le maggioranze fissate per l'approvazione delle delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del quorum costitutivo che di quello deliberativo, inclusi i condòmini in potenziale conflitto d'interesse con l'ente che possono (e non devono) astenersi dall'esercizio del diritto di voto. Ciò, ferma la possibilità per ciascuno di adire il giudice a fronte del mancato raggiungimento della maggioranza necessaria considerata l'impossibilità di funzionamento del collegio.

Stessa previsione per il conflitto di interessi nelle Spa
In altre parole, alle assemblee condominiali va estesa la norma relativa al conflitto di interessi del socio nelle delibere delle società per azioni (articolo 2373 del Codice civile). A confermarlo, il fatto che – con decreto Legislativo 6/2003 – nel testo del disposto è venuto meno il passo che portava a distinguere, in caso di conflitto d'interesse, tra quorum costitutivo dell'assemblea e quorum deliberativo. Ora, infatti, si afferma soltanto che la delibera approvata con il voto determinante di soci che abbiano un interesse contrastante con quello della società è impugnabile se possa danneggiarla.

Peraltro, annota Cassazione 19131/2015, la delibera sarà invalida esclusivamente nell'ipotesi in cui risulti dimostrata la divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti che, non astenendosi, abbiano concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare. Ecco che, sottolinea il giudice, l'invalidità della delibera discende non solo dalla verifica del voto determinante dei condòmini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (che, dunque, hanno mal esercitato il diritto di voto) ma altresì dalla dannosità, sia pure potenziale, della delibera.

Il vizio della delibera approvata con il voto in conflitto di interessi
In particolare, il vizio della delibera approvata col voto decisivo dei condòmini in conflitto ricorre ove sia diretta a soddisfare interessi estranei a quelli comuni o esigenze lesive dell'interesse condominiale. Ed il sindacato sulle delibere deve limitarsi ad un riscontro di legittimità senza che possa estendersi al merito, quindi all'opportunità, o ad un controllo del potere discrezionale esercitato dalla compagine come organo sovrano del volere comune (Cassazione 10199/2012).

Ebbene, nella fattispecie, la morosità del nuovo amministratore (sanata solo successivamente) e l'obbligo di procedere nei propri confronti confermavano che il suo voto potesse avere perseguito scopi tesi a realizzare interessi incompatibili con quello collettivo ad una buona gestione. Tuttavia, se sono nulle le delibere contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, ogni altra violazione di legge determina la mera annullabilità. Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Padova dichiara l'annullabilità della delibera nella parte inerente la nomina dell'amministratore condannando il condominio a corrispondere le spese processuali.

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