Il diritto condominiale preso sul serio: la tettoia del posto auto privato appoggiata sul muro comune non necessita di via libera
L’articolo 1102 del Codice civile – previsto per la comunione, ma applicabile anche al condominio per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 1139 del Codice civile – a proposito dell’uso dei beni condominiali stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; e che a tal fine può anche apportare, sostenendone tutte le spese, le modificazioni necessarie ...