La mera riconducibilità della condotta dell’amministratore a una delle gravi irregolarità richiamate dall’articolo 1129, comma 12, Codice civile non è, di per sé, sufficiente a legittimare la revoca giudiziale: occorre che l’irregolarità si traduca in un’effettiva mala gestio, oggettivamente lesiva della corretta amministrazione e idonea a compromettere il rapporto fiduciario con il condominio. Il procedimento di revoca, infatti, non è diretto a sanzionare ogni inesattezza o ogni scelta gestionale...

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