Il CommentoCondominio

Nuove responsabilità dell’amministratore sulla qualità dell’acqua, serviranno note esplicative ministeriali

Non chiaro ogni quanto tempo occorrerà eseguire le analisi, chi dovrà eseguirle e con quali modalità

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di Franco Pani - presidente del Centro studi Condominiale Confabitare

Molti amministratori condominiali sono, giustamente, in allarme e spesso adirati a causa di una nuova incombenza, fra le centinaia ormai, che gravano sulle loro spalle, indubbiamente robuste e nell'indifferenza del legislatore. In attuazione della direttiva Ue 2184 del 16 dicembre 2020 è infatti stato emanato lo scorso 23 febbraio il Dlgs 18/2023 che aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il precedente Dlgs 31/2001) e rivede i parametri nonché i valori di rilevanza sanitaria, a maggiore protezione dei cittadini, stabilendo altresì i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, per i reagenti chimici e per i materiali; particolare rilevanza è data alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Ovviamente nell'ambito condominiale l'onere delle verifiche non poteva che ricadere sull'amministratore; nonostante perciò il nervosismo giustamente palesato dalla categoria in questo periodo, già come detto oberata da un'infinità di altre incombenze e responsabilità, c'era da aspettarselo. La Direttiva era conosciuta, l'acqua “buona” scarseggia sempre più e da ormai il lontano 1990 (1993 con i decreti attuativi) tale importante figura professionale è responsabile dell'energia elettrica, così come del gas e di qualsiasi “cosa” rilasciata da post contatore dal distributore ed inerente gli utilizzi comuni, quindi perché non anche dell'acqua?

Ciò che risulta più significativo e da temere, tanto per cambiare, da parte degli amministratori condominiali è il fatto che con detto Dlgs ora le responsabilità sull'acqua distribuita post contatore non è più un mero, comunque importante, problema di sicurezza sul posto del lavoro (già prima presente), ma addirittura le nuove verifiche rientrano nelle responsabilità di salute pubblica e ciò deve per forza di cose far preoccupare più di prima gli addetti ai lavori; ma non di corsa, tale preoccupazione non deve per ora portare ad azioni inconsulte o prese di corsa.

Il decreto legislativo in questione è risultato ben corposo, riempendo oltre 85 pagine della Gazzetta ufficiale nel quale è stato pubblicato; il legislatore ha perciò ritenuto di dover scrivere tanto per un solo argomento; ma ciò nonostante, o forse proprio per quello, altrettante domande sono sorte fra gli esperti (o meno) del settore. Alcuni aspetti sono certi, ad esempio non vi è dubbio sul fatto che particolare importanza dovrà essere rivolta alla presenza o meno di piombo e/o legionella (oggi già molto diffusi, al contrario di quanto si creda, ad esempio la legionella a Milano risulta presente in circa il 20% degli edifici); ma serviranno indubbiamente note esplicative ministeriali, per altro già promesse.

Sicuramente occorrerà ad esempio capire «ogni quanto tempo occorrerà eseguire le analisi» (pare due anni, ma il decreto non è così chiaro in proposito)? Chi potrà e sarà abilitato ad eseguirle (dovrà intervenire Accredia?)? Esse dovranno risultare più incisive (o addirittura necessarie) solo in presenza di sistemi di accumulo dell'acqua (cisterne, boiler, pannelli solari)? Oppure sempre e nel caso con la medesima frequenza? Dovranno essere svolte con prelievi in ogni singolo appartamento? Oppure basteranno solo alcuni a campione o solo un rubinetto appositamente posto “in fondo” alla linea?Ancora tante domande che attendono una idonea risposta prima di agire senza sprecare denari, ma indubbiamente le risposte dovranno arrivare quanto prima, perché le nuove responsabilità sono pesanti e certamente i professionisti del settore non possono rischiare di rimanere inerti.