Occorre il consenso del condominio, quando uno dei condòmini intenda realizzare o sanare opere che modifichino la facciata dell’edificio. Tale principio, avente portata generale, si applica anche quando l’interessato ritenga che le innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica. Invero, il decoro architettonico delle facciate costituisce bene comune dell’edificio e pertanto ogni lavoro che su di esso sensibilmente incide, necessita dell’assenso dell’assemblea dei condòmini...
Riproduzione riservata Ⓒ


