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Opposizione a decreto ingiuntivo e valutazione dell’avviso di pagamento e della quietanza

Quest’ultima deve contenere l'indicazione delle parti coinvolte, l'importo pagato, la causale, la data e la firma del creditore

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di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 9054 depositata il 9 giugno 2022, torna ad occuparsi dell'efficacia dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in materia di oneri condominiali, richiesti in forza del combinato disposto di cui all'articolo 633 Codice procedura civile ed articolo 63 disposizioni attuative Codice civile. Lo fa con una sentenza resa in sede d'appello avverso una pronuncia resa dal Giudice di pace di Roma che si era pronunciato sull'opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto in favore di un condominio romano a carico di due condòmini per una somma dovuta a preventivo per spese di gestione 2014 -2015 nonché per spese legali approvate con delibera assembleare a titolo di oneri condominiali, oltre interessi e spese legali.

La vicenda

Gli opponenti, in primo grado, avevano lamentato il fatto di aver provveduto ad effettuare dei pagamenti non contabilizzati dall'amministratore. Con sentenza 1955/2019, il Giudice di pace di Roma riconosceva il pagamento della somma di euro 692,00 da parte degli opponenti e revocava il decreto opposto, condannando però gli opponenti a corrispondere al condominio la residua somma di euro 1.407,34 nonché le spese del procedimento monitorio.

I soccombenti, a questo punto, proponevano appello innanzi al Tribunale di Roma, deducendo, in particolare che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il documento prodotto dagli opponenti «non costituisse quietanza di pagamento».Infatti, gli appellanti lamentavano che il giudice di primo grado avesse qualificato un documento dagli stessi prodotto sia nel fascicolo monitorio che nel giudizio definito innanzi al Giudice di pace, «quale avviso di pagamento anziché come quietanza di pagamento» con conseguente ingiusta condanna degli opponenti al pagamento della quota di euro 1.407,34.

La quietanza di pagamento

Sul punto, il giudice romano ricorda come la quietanza si sostanzia in un atto unilaterale recettizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'avvenuto pagamento di una determinata somma per un determinato titolo, assimilabile alla confessione stragiudiziale. Dall'articolo 1199 Codice civile si evince la sua natura non obbligatoria in quanto è il creditore, su richiesta e a spese del debitore, a rilasciarla e a farne annotazione sul titolo se questa non viene rilasciata. «Per la quietanza non è richiesta una forma rigorosa, tuttavia, ne sono elementi imprescindibili : l'indicazione delle parti coinvolte, l'importo pagato, la causale, la data e la firma del creditore». Fatta questa doverosa premessa, la sentenza in commento evidenzia come doveva ritenersi corretta la qualificazione - effettuata dal giudice di prime cure - del documento in questione.

E la differenza con l’avviso di pagamento

Anche per il Tribunale di Roma, quel documento era da qualificarsi «quale avviso di pagamento (che pur poteva ritersi predisposto per valere, successivamente al pagamento, come anche ricevuta) in virtù della mancanza di un elemento fondamentale della quietanza, ossia la data e la firma del creditore». Inoltre, il documento in questione risaltava privo degli estremi dell'assegno bancario o, in caso di diversa modalità di pagamento, l'indicazione di quella in concreto eseguita. Pertanto, ai fini del riparto probatorio, per vincere ogni dubbio, gli opponenti avrebbero potuto produrre (nel giudizio di opposizione) copia degli assegni e/o bonifici bancari attestanti l'effettivo pagamento dell'importo in questione.

In assenza di tale documentazione, doveva, pertanto, confermarsi la correttezza della valutazione operata in primo grado con conseguente debenza della somma chiesta dal condominio. Nella sentenza 9054/2022, inoltre, il Tribunale è tornato sulla questione (sempre attuale) delle contestazioni possibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo laddove le delibere poste a fondamento del titolo siano valide ed efficaci. Rilevava, infatti, il giudice capitolino, che la somma richiesta si riferiva ad oneri determinati in base a bilanci approvati in sede assembleare con delibere mai impugnate che costituiscono titolo di credito idoneo alla riscossione dei relativi oneri.

La delibera titolo esecutivo

Viene ribadito, infatti, che costituisce «principio consolidato quello secondo cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali non possono essere fatte valere questioni attinenti all'annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione essendo tale delibera titolo sufficiente a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo avverso il quale il condomino dovrà necessariamente agire mediante giudizio impugnatorio ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile (Cassazione 22573/2016).

Infatti, secondo il recente orientamento della Suprema corte a Sezioni unite, sentenza 9839/2021, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, «a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 1137, comma 2, Codice civile, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione».