Condominio

Paracarri mai d’intralcio ad edifici vicini: sono installati contro la sosta selvaggia

Respinto il ricorso dei condòmini degli altri palazzi secondo i quali avrebbero ostacolato l’arrivo sul posto di eventuali ambulanze

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di Annarita D’Ambrosio

Non sono di ostacolo agli altri condomìni i paracarri autorizzati dal Comune come dissuasori di sosta. Lo precisa la pronuncia 265/2023 del Tar Lombardia, sezione di Milano, pubblicata il primo febbraio. Contro l’autorizzazione concessa all’installazione dal Comune si erano rivolti al Tribunale amministrativo alcuni condòmini residenti nei vicini stabili per violazione della normativa di settore (in particolare, codice della strada e regolamento edilizio), oltre che per difetto di istruttoria.

Paracarri di intralcio per le ambulanze

I ricorrenti avevano precisato che la loro legittimazione ad agire derivava dalla situazione di “vicinato” al condominio controinteressato il cui accesso è situato sullo stesso marciapiede dei condomìni di appartenenza: i dissuasori in sostanza creavano loro gravi disagi, anche in caso di eventuali procedure di soccorso, impedendo l’arrivo di una ambulanza. I giudici amministrativi innanzitutto contestano l’eventualità del danno arrecato che non giustifica mai l’avvio di un’azione giudiziaria.

Il ruolo dei paracarri contro la sosta selvaggia

Posto ciò, si richiama l'articolo 180, comma 1 del Dpr 495 del 1992 (norma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada la cui violazione è stata invocata dai ricorrenti) per il quale «i dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva».In questa ottica l’installazione non deve perciò ritenersi autorizzata in maniera profittevole per alcuni condòmini e pregiudizievole per altri avendo un unico scopo di impedire la sosta selvaggia sul marciapiede a vantaggio di tutti.

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