La domanda

In base al regolamento contrattuale del condominio nel quale risiedo, l’assemblea dev’essere indetta entro tre mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, che si chiude al 30 maggio, ma tuttavia l’amministratore è autorizzato a ritardare la compilazione del rendiconto per non più di 60 giorni, allo scopo di eliminare eventuali residui attivi e passivi. L’articolo 1130 del Codice civile, al n. 10, afferma che l’amministratore deve «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». Si chiede all’esperto se prevale il Codice civile o il nostro regolamento. Inoltre, si chiede un chiarimento sull’articolo del regolamento secondo cui «l’amministratore è autorizzato a ritardare la compilazione del rendiconto per non più di 60 giorni per eliminare eventuali residui attivi e passivi».

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 ottobre 2025

L’articolo 1130, n. 10, del Codice civile, riscritto dalla legge di riforma del condominio (220/2012), stabilisce che l’amministratore è tenuto a «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». Peraltro, la legge di riforma del condominio ha accentuato gli obblighi di trasparenza...

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