Per le liti interne la legittimazione sostitutiva dei condòmini non è sempre possibile
Si ritiene esclusa relativamente alle controversie riguardanti non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso
Gli aspetti processuali che riguardano la legittimazione dei condòmini a sostituirsi all'amministratore in tema di impugnazione delle sentenze sfavorevoli al condominio assumono importanza specialmente nelle liti riguardanti l'impugnazione di delibere assembleari ex articolo 1137 Codice civile. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza 3003 del 6 dicembre 2021, fa il punto della situazione, specificando i casi in cui è possibile la surrogazione giudiziale da quelli in cui invece non lo è, a seconda della materia trattata, di volta in volta, dalla deliberazione oggetto di gravame.
Il fatto
Un condòmino ha impugnato le delibere dell'assemblea dei condòmini a cui fa capo, lamentandone l'invalidità in punto sia di nomina dell'amministratore che di quorum sia di interventi correlati alla cosiddetta manutenzione straordinaria su impianti o beni comuni.A seguito della sentenza di primo grado - che gli ha dato parziale ragione - gli altri condòmini-soccombenti decidano di sostituirsi al condominio e formulano appello chiedendo la riforma del provvedimento di primo grado, anche per quel che concerne le spese legali ivi liquidate.
Il giudice del secondo grado, a tal punto, a fronte dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, è stato chiamato a svolgere una valutazione pregiudiziale sul potere dei condòmini di impugnare una sentenza sfavorevole destinata soggettivamente al condominio di cui essi fanno parte e che contribuiscono a caratterizzare personalmente.
La sentenza
I singoli condòmini, nella causa di appello, hanno premesso la loro rispettiva legittimazione richiamando la giurisprudenza della Suprema corte, in particolare sezioni Unite civili 10934/2019, in base alla quale l'appello rispetto ad una sentenza che riguardi anche gli interessi dei singoli condomini, può essere proposto anche da questi ultimi, indipendentemente dalle decisioni del condominio, che è solamente un'organizzazione amministrativa dei condòmini stessi, sprovvista di personalità giuridica.
Il giudice collegiale veneziano, a tal proposito, ha rilevato e dichiarato che: «sono di interesse diretto dei singoli condòmini, sia il pagamento delle spese legali di primo grado, nonché le questioni relative agli adeguamenti alla richiamata normativa comunitaria sul contingentamento energetico ed infine quelle relative alle manutenzioni straordinarie per la conservazione dell'integrità dell'edificio, trattandosi, per i singoli condòmini di agire per la tutela dei diritti comuni e personali».L'esistenza dell'organo rappresentativo, in questi specifici casi – soggiunge il decidente - non priva i singoli condòmini del potere di agire in difesa dei diritti connessi e dipendenti dalla loro partecipazione al condominio, soprattutto trattandosi di diritt i personali (pagamento di spese) e comuni inerenti all'edificio condominiale (adeguamento alla normativa sul contingentamento energetico ed integrità dell'edificio stesso).
Quando non è ammessa impugnazione individuale
Altra conclusione, tuttavia, viene tratta con riguardo alla impugnazione della sentenza nel capo che dispone l'accoglimento della impugnazione per la invalidazione della delibera nella parte in cui disponeva la conferma del mandato dell'amministratore pro tempore.In tal caso, il giudice d'appello riporta – richiamando precedenti arresti giurisprudenziali (Cassazione 19609/2020) – che: «non può essere consentita l’impugnazione individuale relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso, intese, dunque, a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non c’è correlazione immediata con l’interesse esclusivo d’uno o più condomini, quanto con un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale».Per tali tipi di controversie, in buona sostanza, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo finisce per escludere la possibilità d’impugnazione da parte del singolo condomino.
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di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia