Fisco

PNRR: le novità in arrivo per il superbonus (e le sue contraddizioni)

Pubblicato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Approvato ad oggi da Camera e Senato e pronto per l'invio all'esame ell'UE. Uno spazio, in questo frangente di manovra, trova anche la modifica degli adempimenti del Superbonus

di Matilde Fiammelli

E' stato pubblicato il 24 aprile 2021 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Approvato ad oggi da Camera e Senato e pronto per l'invio all'esame dell'UE.
Complice la pandemia e complice, forse, la quasi passata crisi finanziaria ed economica, dalla quale l'Italia ancora non è ben riuscita a rialzarsi, il Governo italiano ha reputato di voler avviare, come si legge nella relazione del piano stesso, un ambizioso progetto di riforme. Infatti, il Governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Inoltre, sono previste iniziative di modernizzazione del mercato del lavoro e di rafforzamento della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei servizi.
È prevista infine una riforma fiscale, che affronti anche il tema delle imposte e dei sussidi ambientali. La riforma finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione della legislazione, in particolare, intende abrogare o modificare profondamente leggi e regolamenti che ostacolano eccessivamente la vita quotidiana dei cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Uno spazio, in questo frangente di manovra, trova anche la modifica degli adempimenti del Superbonus.

Gli obiettivi ed i tempi di realizzazione
I settori di azione sono duplici, sia sul versante pubblico che su quello privato.
In primo luogo: l'obiettivo è quello di ristrutturare gli edifici pubblici e privati dal punto di vista del risparmio energetico per il tramite di tutti gli interventi previsti ad oggi con l'art. 14, Dl 63/2013 (ecobonus).
Il fine ultimo è quello di mirare al raddoppio del tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025.
Gli stanziamenti del Governo saranno concentrati sulle seguenti linee:
- attuazione di un programma per migliorare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con interventi riguardanti in particolare scuole e cittadelle giudiziarie;
- introduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l'adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare privato e per l'edilizia sociale, attraverso detrazioni fiscali per i costi sostenuti per gli interventi (Superbonus);
- sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti.
In secondo luogo: la semplificazione del Superbonus.
Direttamente propedeutico al primo argomento è il miglioramento della resa del vantaggio fiscale derivante dal superbonus, la ormai nota maxi detrazione del 110% riservata a taluni interventi che migliorano il risparmio energetico e la sicurezza sismica degli immobili.
Il PNRR recita:
L'attuazione del superbonus ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall'ANCI, dalla rete delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali (con attese fino a 6 mesi per l'accesso agli archivi edilizi). Obiettivo delle misure è accelerare l'efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus.
Le azioni da porre in essere sono quelle di seguito indicate, nonchè per inciso, si parla di maggio 2021 quale termine di riforma per le detrazioni sugli immobili, più nel dettaglio del superbonus. Ricordiamo tuttavia che maggio 2021 è nella pratica, rispetto al momento di chiusura di tale lavoro, il mese prossimo.
Si intende:
- sbloccare il "superbonus" attraverso una semplificazione documentale relativa alle attestazioni dello stato legittimo resa più complessa dalle misure anti-covid e dalla presenza capillare di numerose irregolarità edilizie presenti in particolare negli edifici particolarmente datati (per accessi agli atti ai fini della verifica edilizia si parla a volte di attese che arrivano a 6 mesi).;
- a tal proposito il governo è orientato ad un regime edilizio semplificato per gli interventi incentivati dal superbonus che prevedono demolizione e ricostruzione, costituiscano manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d'Inizio Lavori Asseverata (CILA);
- restano esclusi dalle semplificazioni di cui al punto precedente gli interventi da super-sismabonus ex art. 16, Dl 63/2013).

La novità in cantiere
Proseguendo con la lettura del testo emerge un particolare margine di apertura relativo alla possibilità che il Superbonus venga esteso ad altri soggetti diversi da quelli attualmente previsti dall'art. 119, comma 9, Dl 34/2020.
Si vuole rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60% dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (per esempio: scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati, come già avviato dall'attuale misura "Superbonus".
Il chiaro riferimento a edifici pubblici e privati, senza distinzione, potrebbe far presagire, almeno ce lo auguriamo, l'introduzione di nuovi soggetti come ad esempio gli immobili strumentali ad oggi grandi esclusi dalla maxi detrazione del 110%.

La tanto attesa proroga che potrebbe deludere
Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta (articolo 119 del Decreto Rilancio) dal 2021 al 2023.
Queste le testuali parole rilevabili dalla relazione. In particolare nel PNRR si parla di proroga dei soli interventi finalizzati al risparmio energetico dimenticando la messa in sicurezza sismica, al:
- 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP, a condizione almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022;
- 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomìni, a condizione che almeno il 60% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente.
E allora a questo punto qualcosa non torna, a parte il non considerare gli interventi antisismici. Vediamo il perchè.
Le scadenze come prorogate dalla legge 178/2020 sono ad oggi:
- 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli IACP, senza condizioni;
- 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati da tutti gli altri soggetti diversi dagli IACP ed elencati dall'art. 119, comma 10, Dl 34/2020 ;
- al più tardi possono godere del 110% le spese, per lavori terminati, sostenute fino al 30 giugno 2023 per gli IACP e fino al 31 dicembre 2022 per tutti gli altri soggetti.
I soggetti che accedono attualmente al superbonus (eco) sono:
1. i condomìni (con l'accento sulla ì) e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprieta' da piu' persone fisiche;
2. le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10 (per un numero massimo di due unità immobiliari);
3. gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
4. le cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
5. le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del Dlgs 460 del 4 dicembre 1997 dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 266 dell'11 agosto 1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 383 del 7 dicembre 2000;
6. le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del Dlgs 242 del 23 luglio 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gioco forza che secondo il PNRR solo i soggetti di cui ai punti 1 (ma solo i condomìni non le persone fisiche nel limite delle 4 unità immobiliari) e 3 potrebbero godere di un'estensione temporale, per altro di soli sei mesi e già parzialmente prevista dalla legge 178/2020.
I tratti distintivi della detrazione restano inoltre i medesimi previsti attualmente, senza aperture e senza modifiche:
- detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute e finalizzate al doppio salto di classe energetica da dimostrarsi con APE iniziale e finale,
- fruibile in 5 anni e disponibili per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali.;
- introduzione (preciso termine utilizzato dal PNRR come fosse una novità) di strumenti finanziari come la "cessione del credito" e il "pagamento anticipato" (si intende forse "sconto in fattura"?) per agevolare gli ingenti investimenti iniziali.

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