Pronuncia del Tribunale di Firenze: necessaria l’unanimità per costituire il fondo cassa dei morosi
È sufficiente la maggioranza solo in presenza di «un'effettiva urgenza che potrebbe determinare un danno rilevante» per il condominio
È illegittima la delibera con la quale l'assemblea condominiale istituisce il fondo cassa per i morosi con il voto a maggioranza anziché all'unanimità. Lo ha affermato il Tribunale di Firenze, con la sentenza 1843/2021, pubblicata il 5 luglio 2021. Mentre il comma 1, numero 4 dell'articolo 1135 del Codice civile prevede che per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o per le innovazioni relative a parti comuni dell'edificio condominiale è obbligatoria l'istituzione di un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, nessuna disposizione di legge prevede, invece, l'istituzione di un fondo cassa per sopperire al mancato pagamento delle quote condominiali da parte dei condòmini. In pratica, la pronuncia va nella stessa direzione di quella della Corte d’appello di Ancona del maggio scorso .
I fatti
La lite origina dal giudizio promosso da una condòmina la quale conveniva in giudizio il condominio chiedendo che venissero dichiarate nulle e/o annullabili e/o inefficaci due delibere assunte dall'assemblea condominiale. Tra i vari motivi , la condòmina deduceva l'illegittimità di una delle due delibere nella parte in cui l'assemblea aveva approvato a maggioranza la costituzione di un fondo di garanzia per gli imprevisti senza indicare i soggetti inadempienti all'obbligo di pagamento delle quote condominiali e le situazioni di morosità che si erano verificate.
La mancanza di un esame preliminare
Il Tribunale, dopo aver dato atto che nel caso esaminato era pacifico che la costituzione del fondo cassa non era stata proceduta da un formale esame della situazione, né erano state evidenziate particolari ragioni che sottendevano la decisione, ha dato ragione alla condòmina annullando le delibere impugnate.Il Tribunale fiorentino ha ritenuto lecita la costituzione del fondo cassa per i debiti dei morosi a condizione che l'approvazione da parte dell'assemblea venga assunta con l'unanimità dei voti e non con la semplice maggioranza. Solo in presenza di «un'effettiva e improrogabile urgenza che potrebbe determinare un danno rilevante» per il condominio, ha concluso il giudice, per la sua costituzione è sufficiente la maggioranza.
I mercoledì della privacy: nel cambio fornitore di servizi condominiali attenzione alla trasparenza e ai dati personali
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice