La domanda

L’attività di amministratore di condominio può essere considerato lavoro occasionale?

L'attività di amministratore condominiale può essere esercitata anche dai condòmini per il proprio stabile, e, in questo caso, non sono tenuti a rispettare i requisiti di onorabilità e formazione richiesti per i professionisti dall'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Ciò premesso, il condòmino che assuma questo ruolo può configurare, almeno dal punto di vista fiscale e lavorativo, l'attività di cui trattasi nell'ambito delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54 bis del Decreto-legge 50/2017. In particolare, la normativa vigente ammette la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Dal punto di vista previdenziale, infine, si richiama la Circolare 9/2004, con cui l’INPS ha precisatoche il reddito di euro 5000 (che permette ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio di non iscriversi alla Gestione separata istituita presso l'INPS) costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.

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