Condominio

Regolamento di confini: ultima parola al giudice che si baserà sul titolo di acquisto e altri documenti

Anche consultando mappe catastali

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di Selene Pascasi

Nell'azione di regolamento di confini, tesa a determinare estensione e configurazione di fondi contigui la cui linea di demarcazione sia ormai incerta, la prova può fornirsi con qualsiasi mezzo e il giudice può fissare il confine anche basandosi sugli elementi che gli appaiano attendibili. Lo ribadisce la Cassazione con sentenza numero 17721 del 25 agosto 2020 (relatore Varrone).

I fatti
Accendono la lite due domande gemelle di regolamento di confini. Il Tribunale, riunite le cause, accerta il confine ma uno dei proprietari formula appello. Erano state trascurate, a suo avviso, le controdeduzioni emerse dalla consulenza tecnica e la pronuncia era carente circa la prova dell'esatta ampiezza degli appezzamenti. Rinnovate le operazioni svolte dai periti, la Corte di secondo grado accoglie l'impugnazione e stabilisce un diverso confine.

Per quanto concerne l'azione di regolamento di confini, premette, non essendovi controversia sui titoli di proprietà la posizione di ciascuno è sostanzialmente uguale per cui a ogni titolare dei fondi spetta l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo ad individuare la linea di divisione. E il giudice – se gli elementi raccolti sono insufficienti o comunque contraddittori – potrà integrarli o disattenderli ricorrendo in via sussidiaria alle indicazioni delle mappe catastali. Alla base della valutazione, quindi, resta l'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà potendosi far riferimento ad ulteriori elementi probatori soltanto se i dati rinvenibili da quei titoli manchino del tutto o siano scarsi.

Il valore degli atti di acquisto
Ecco che nell'ipotesi di terreni limitrofi che costituiscano lotti separati di un fondo originariamente unico andrà attribuita particolare rilevanza al tipo di frazionamento risultante dai singoli atti di acquisto e, di fronte a dati discordanti o acquisti effettuati in tempi diversi, si guarderà al confine indicato nel frazionamento allegato al titolo di acquisto più datato. Nella vicenda, allora, la Corte di appello – esclusa la possibilità di determinare la sagoma planimetrica dell'appezzamento di uno dei terreni e, perciò, di ricostruire i confini in modo sufficientemente attendibile stanti le avvenute modifiche delle strade – non aveva altra scelta se non quella di individuare il confine mettendo sulla bilancia gli elementi ritenuti più attendibili.

Il ricorso alla Suprema corte
Ma lo scontro non si placa e la questione arriva in Cassazione dove si lamentano errori nella determinazione del confine. Tesi respinta. Intanto, chiarisce il collegio di legittimità, la motivazione stilata nella sentenza di appello era ampia, esaustiva e coerente con le conclusioni rassegnate dal tecnico di parte. La decisione adottata, poi, era conforme al costante orientamento giurisprudenziale per il quale nel sancire l'estensione e la configurazione di fondi contigui, confuse dall'incertezza del confine, la prova potrà provenire da ogni mezzo e al giudice sarà consentito determinare il confine alla luce dei dati che gli sembrino maggiormente affidabili (Cassazione 6189/01).

La finalità dell'azione, d'altronde, è quella di dare certezza ad un confine oggettivamente incerto. Questa, la logica per la quale – riconosciuti al giudice poteri più ampi rispetto a quelli vantati nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà – gli si permette di scegliere gli elementi che ritenga decisivi o di avvalersi di circostanze concordanti salva, nell'evenienza in cui manchino o siano inidonee le prove disponibili, la via del ricorso alle mappe catastali. Ciò non toglie che sia tenuto ad accertare se nei titoli vi sia univocità sul confine o dati anche indiretti che consentano di dissipare i dubbi (Cassazione 5899/01). E se la sentenza di appello non era affetta da vizi o altre irregolarità, la Cassazione non poteva che cristallizzarla bocciando il ricorso.

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