Riscaldamento, chi resta con il vecchio impianto non ha diritto a rimborsi
L'obbligo di allaccio al nuovo impianto di riscaldamento scacca quand0 c’è uno squilibrio del suo funzionamento con aggravio di spesa per gli altri condòmini
L'obbligo di allaccio al nuovo impianto di riscaldamento sorge in presenza di uno squilibrio del suo funzionamento tale da comportare un aggravio di spesa per gli altri condomini.
La sentenza del Tribunale di Trento n. 89/2020 , decidendo sull'impugnativa assembleare di taluni condomini, in merito alla possibile sproporzione del calcolo dei propri consumi di riscaldamento ed acqua, per via dell'allacciamento di altri condòmini a un nuovo impianto, tramite richiesta dell'indebito a loro dire versato e contestuale domanda riconvenzionale del condominio al coattivo allacciamento degli attori stessi, ha esaminato la più recente giurisprudenza sull'argomento.
La decisione a maggioranza
In linea generale, il giudicante ha sottolineato che, per la sentenza della Cassazione Civile n. 21742/2013, qualora sia stata adottata una delibera assembleare di sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, inbase alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, i rimanenti utilizzatori del vecchio impianto mantenuto in esercizio non hanno titolo al rimborso di costi da parte dei condòmini che hanno ottemperato a quanto deciso dall'assemblea.
La rinuncia
Secondariamente, ordinata una consulenza tecnica d'ufficio per determinare gli effettivi consumi e la differenza energetica fra i due impianti, il Tribunale si è concentrato sul dettato normativo di cui all'art. 1118 comma IV del Codice Civile, secondo cui ogni singolo condomino può distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato del condominio, sempre che dal detto distacco non derivi uno squilibrio di funzionamento o un aggravio di spesa per gli altri condomini; sul tema, del resto, già la sentenza della Cassazione Civile n.15079/2006 aveva statuito che il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, costui è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese per il suo uso.
La nuova canna fumaria
Infine, quindi, fatto proprio il dettame della sentenza della Corte di Cassazione n. 27822/2008 per cui, nel caso in cui i condòmini abbiano deciso a maggioranza, ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412, la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e la sua sostituzione con autonomi impianti, non è più consentito alla minoranza dissenziente di mantenere in esercizio il vecchio impianto, ed è obbligatorio per tutti i condomini partecipare proporzionalmente alle spese per l'installazione e manutenzione della nuova canna fumaria, che in quanto posta a servizio dei singoli impianti di riscaldamento, costituisce bene comune cui tutti in condomini sono tenuti ad allacciare il proprio, il Giudice ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli nel contempo ad allacciarsi al nuovo impianto.