L’articolo 1117 Codice civile afferma che sono parti comuni tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune e l’articolo 1130 Codice civile afferma che l’amministratore deve disciplinarne l’uso in modo che ne sia assicurato il miglior godimento. Tra detti beni vi sono certamente anche i marciapiedi esistenti all’interno delle proprietà e la giurisprudenza si è più volte occupata della responsabilità in ordine alla loro manutenzione in occasione di infortuni incorsi sugli stessi. In tali casi...

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