Condominio

Scioglimento del contratto e abbandono dell’immobile per chi non paga le mensilità del canone pattuito

L’inadempienza totale o parziale del conduttore è giustificabile solo nel caso in cui il proprietario impedisca il totale godimento dell’appartamento

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di Selene Pascasi

Risoluzione e condanna al rilascio dell'immobile per l'inquilino che non dimostri di aver pagato la differenza del canone pattuito. Al proprietario, infatti, basterà provare l'esistenza del titolo e non anche l'inadempienza della controparte. Lo puntualizza il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza numero 837 del 15 aprile 2022.

I fatti di causa

Apre la lite, la richiesta di risoluzione di un contratto di locazione abitativa formulata dal titolare di un appartamento a fronte di un debito per canoni non riscossi di circa 7500 euro. Pretesa fondata e accolta. L'uomo, scrive il giudice, aveva documentato l'esistenza di un rapporto locatizio ma i mensili concordati non erano stati pagati. Motivo per cui chiedeva anche di riavere la disponibilità del bene. Domanda più che legittima. Del resto, si sottolinea nella pronuncia, in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova dettati dall'articolo 2697 del Codice civile, nell'azione di risoluzione il creditore potrà limitarsi a provare l'esistenza del titolo senza dover dimostrare l'inadempienza dell'obbligato che, invece, se vorrà liberarsi, dovrà dare attestazione di avere adempiuto ai propri doveri contrattuali.

Al proprietario non tocca dimostrare l’inadempienza del conduttore

Ecco che, nella vicenda concreta, avendo il proprietario depositato il contratto di locazione per uso abitativo e non avendo, al contrario, il conduttore provato l'adempimento dell'obbligazione di corrispondere la differenza del canone pattuito, il comportamento di quest'ultimo poteva dirsi,ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile, inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione della locazione con conseguente condanna al rilascio dell'alloggio. Non solo. La morosità che era emersa dagli atti del fascicolo era ben consistente e dunque grave. Gravità accentuatasi, poi, nel corso della causa visto che l'inquilino aveva continuato a saltare i mensili. Ed è noto che obbligazioni fondamentali del contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene e quella del conduttore di pagare il corrispettivo pattuito.

Il disequilibrio tra le parti impone lo scioglimento degli accordi

Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione, pertanto, altera in maniera decisiva gli equilibri ed impone lo scioglimento del rapporto. Nel dirlo, il giudice ricorda che l'inquilino non può astenersi dal versare il canone, o ridurlo unilateralmente, neppure se si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene dovuta al proprietario. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore potrà ritenersi legittima, in sostanza, solo se venga completamente a mancare la controprestazione del locatore come nel caso in cui impedisca il godimento dell'immobile. Così, visto il rilevante importo della morosità protrattasi anche a processo inoltrato, il Tribunale di Torre Annunziata accoglie la domanda di risoluzione del contratto di locazione per il grave inadempimento del conduttore e lo condanna a mettersi in regola con il debito e a coprire tutte le spese processuali.

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