La domanda
La domanda
In caso di delibera bonus facciate con sconto in fattura, l’amministratore di condominio è obbligato a richiedere al singolo condòmino l’adesione per la suddetta opzione o spetta a quest’ultimo la comunicazione essendo sufficiente per l’amministratore la sola delibera assembleare?
La posizione dell’amministratore negli appalti condominiali che usufruiscono delle agevolazioni fiscali si ritiene essere duplice, nel senso che questi opera, da una parte, come mandatario collettivo di tutti i condòmini e, dall’altra parte, come mandatario individuale di costoro per la gestione del rispettivo credito di imposta, maturato pro quota secondo le carature millesimali. A livello pratico, il singolo condòmino può ottenere il bonus, scegliendo tra tre diverse modalità:
1) utilizzo diretto: in base al quale, a seconda delle quote versate e verificate dall’amministratore, potrà ottenere la detrazione annualmente al momento della dichiarazione dei redditi;
2) sconto in fattura: sarà in questo caso la stessa ditta chiamata a svolgere i lavori a detrarre dalla propria fattura lo “sconto” di importo pari al bonus, la quale andrà poi a recuperarlo chiedendo la detrazione della somma relativa nella propria dichiarazione reddituale;
3) cessione del credito: si tratta dell’importo pari al bonus spettante, ceduto all’impresa appaltatrice dei lavori, la quale, a sua volta, potrà cederlo (facendoselo rimborsare) ad altri soggetti.
Ciò posto, è necessario che lo stesso amministratore condominiale, una volta pervenuta la delibera di appalto che dispone la gestione del bonus fiscale anche per il pagamento dell’opera, si muova tenendo in debita considerazione il principio espresso dall’articolo 25 del Gdpr, ossia la privacy by design e by default. Ragion per cui, ove il singolo condòmino rifiuti la sottoscrizione dei moduli su informativa e consenso informato, l’amministratore non potrà operare per conto di questi in ordine alla gestione del relativo credito di imposta e dovrà, pertanto, imporre allo stesso la partecipazione alla spesa condominiale mediante contribuzione diretta, in virtù del piano di riparto complessivo. Se poi, anche in tal caso, il condòmino ometterà di pagare le somme dovute (divenendo moroso), l’amministratore non è tenuto a disporre la comunicazione dei relativi dati alle Entrate per consentirgli di ottenere la detrazione fiscale (circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020).



