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Senza mediazione il decreto ingiuntivo si revoca

I termini per lo svolgimento del tentativo di conciliazione sono infatti perentori secondo le statuizioni della Cassazione a Sezioni unite

di Rosario Dolce

Arriva dal Tribunale di Palermo la sentenza (numero 2546 del 13 giugno 2022) che dà applicazione alle Sezioni unite (provvedimento 19596/2020) in tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo. La conseguenza sortita è apprezzabile nella revoca di un provvedimento monitorio, chiesto e ottenuto ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile da parte dell'amministratore a mezzo del proprio legale, a causa del ritardato esperimento del tentativo di mediazione delegata, avvenuto solo dopo la prima udienza di comparizione e trattazione, ovvero oltre il termine di delega prefissato dal decidente (senza dare luogo alla celebrazione del primo incontro).

I fatti di causa

Il caso da cui si origina la controversia, come accennato sopra, riguardava il recupero dei crediti condominiali, per come trasfusi nel predetto provvedimento; il condòmino opponente, tuttavia, in sede di prima udienza di comparizione e trattazione, dopo il rinvio per l'introduzione della mediazione delegata e la prefissazione di un termine di quindici giorni assegnato alla “parte diligente”, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziale, assumendo che il condominio non aveva preliminarmente effettuato alcun tentativo conciliativo in sede di mediazione.Quest'ultimo, celebratasi l'udienza e rinviata la causa per precisazione delle conclusioni e discussione, introduceva il tentativo conciliativo nelle more.

Il giudice siciliano, tuttavia, riteneva inutile l'esperimento del procedimento e disponeva – con il provvedimento in commento - la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese del condominio. A tal riguardo, per fondare la decisione, il giudice ha richiamato la pronuncia delle Sezioni unite, anzidetta, riferendo che con essa si è defintivamente composto il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, statuendo che le disposizioni del decreto legislativo 28 del 2010, sono univoche nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto e che l’attribuzione a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso (infatti, se l’onere spetta all’opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l’onere è fatto gravare sull’opponente l’ingiunzione diventa irrevocabile).

L’improcedibilità in caso di omesso tentativo
Nella fattispecie , come già esposto, alla prima udienza il procuratore di parte opponente aveva tempestivamente eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione da parte dell'opposto.Il fatto che la parte opposta (cioè il legale del condominio) abbia proposto domanda di mediazione solo dopo la prima udienza chiamata ad esaminare lo svolgimento del procedimento delegato è stata ritenuta irrilevante, da cui è conseguita la dichiarazione di improcedibilità dell'azione monitoria.

Anche, in tal caso, è stato richiamato un precedente arresto dei giudici di legittimità, il quale però cristallizza un ulteriore sub temine, quale quello dell'effettivo svolgimento della medizione (delegata), piuttosto che quello di deposito di una mera istanza dinanzi all'organismo conciliativo compentente; e segnatamente:«Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'articolo 5, comma 2 e comma 2 bis del Dlgs 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione». (argomentazione tratta dalla sentenza 40035/2021).

La perentorietà dei termini

In base, dunque, a quanto statuito dalla Suprema corte nella sopra citata sentenza – per come ripreso dalla sentenza in considerazione – il giudice palermitano ha concluso ritenendo che il termine per la “mediazione demandata”, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del Dlgs 28/2010, sia un termine perentorio, la cui valutazione, tuttavia, va ancorata ad una doppia finalità: vale a dire quella per cui 1) l'istanza deve essere depositata entro il termine di 15 giorni e quella, ulteriore, per cui 2) la prima seduta del procedimento deve avvenire entro e non oltre l'udienza di rinvio.