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Sismabonus senza remissione per chi ha fatto la dichiarazione

<span id="U40301689029194H" style="">Il decreto 11/2023 consente la riapertura dei termini per le asseverazioni legate al rischio sismico </span>ma spesso esclude chi si è comportato regolarmente: fuori chi ha già comunicato le opzioni di cessione

di Giorgio Gavelli

Tra le opportunità di remissione in bonis previste in sede di conversione in legge del Dl n. 11/2023 (il decreto Cessioni) vi è quella che consente di porre rimedio alla tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. Si tratta dell’adempimento imposto dal Dm Infrastrutture e trasporti n. 58/2017 per poter fruire delle detrazioni fiscali del sismabonus e del super sismabonus.

La presentazione di questa asseverazione (meglio nota come allegato “B”) andava effettuata:

1 sino al 15 gennaio 2020 contestualmente alla Scia o alla richiesta del titolo edilizio;

2 dal 16 gennaio 2020 (e sempre con riferimento a tale deposito) «tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori» (per effetto del Dm n. 24/2020).

È evidente, da un lato, che nessuna decadenza delle detrazioni fiscali è espressamente prevista dalla norma e, dall’altro, che il decreto ministeriale ha inteso garantire un maggiore flessibilità ai contribuenti.

Tuttavia l’agenzia delle Entrate ha sempre dimostrato molta determinazione nel considerare fuori termine una asseverazione tardiva (si veda la circolare n. 13/E/2019) ed ha interpretato la modifica normativa come decorrente «con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020», quando non sembrano esservi motivi particolari per scartare la possibilità che essa andasse applicata anche alle richieste già in corso, ma con riferimento a lavori non ancora iniziati a tale data.

Per anni si è cercato di comprendere come sanare l’irregolarità ed ora il Dl n. 11/2023 conferma ciò che si immaginava (si veda Il Sole-24 Ore del 1° febbraio 2023), vale a dire che il rimedio (così come per l’asseverazione Enea in ambito ecobonus) consiste nella remissione in bonis. A questo scopo, la norma interpretativa (e, dunque, con effetto retroattivo) consente di rimediare, chiarendo anche che la «prima dichiarazione utile» entro cui adempiere (anche al versamento dei 250 euro di sanzione) va intesa come «prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione».

Bene, ma non benissimo, nel senso che questa indicazione spiazza tutti coloro (e sono molti) che hanno già presentato la prima dichiarazione considerata utile, e si troverebbero così privi di qualsiasi rimedio senza che il loro errore (tardiva presentazione, a volte solo di pochi giorni o settimane) non differisca in nulla rispetto a coloro che, avendo pagato la prima quota di spese nel 2022 sono ancora nei termini per la remissione. Ugualmente spiazzati sono tutti coloro che entro il 31 marzo scorso hanno comunicato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, perché la norma in commento impedisce una remissione successiva a questa comunicazione. Qui la scelta normativa assume connotati paradossali, in quanto premia chi ha tardato anche la comunicazione ed ora può tranquillamente rimettersi in termine per entrambi gli adempimenti, comportamento impedito a chi ha correttamente inviato la comunicazione nei termini.

Per ripristinare parità di trattamento tra situazioni analoghe (e per recepire appieno l’aspetto retroattivo e lo scopo di riduzione del contenzioso presente nella norma), occorrerebbe estendere questa speciale remissione in tutti i casi in cui la violazione non sia stata già constatata, indipendentemente da ogni scadenza dichiarativa o comunicativa.

Un quesito piuttosto ricorrente, infine, riguarda la possibilità di porre rimedio anche nell’ipotesi di tardività occorsa al tecnico dell’impresa in caso di sismabonus acquisti: la risposta è sicuramente positiva (altrimenti non verrebbe citato nella disposizione il comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013) ed il termine per la remissione è in questo caso abbastanza comodo, nel senso che gli adempimenti dichiarativi o comunicativi sono quelli a carico dell’acquirente dell’immobile.

Si ricorda che l’agevolazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir non richiede (come del resto il comma 1-bis del Dl 63/2013, espressamente richiamato dal comma 4 dell’articolo 119 ai fini superbonus) alcun miglioramento di classe di rischio, per cui in tali casi l’asseverazione iniziale non è prevista. Almeno per il bonus 50%, quindi, non ci dovrebbe essere nulla da ravvedere (ed eventuali contestazioni delle Entrate su interventi di riduzione del rischio ad aliquote maggiorate dovrebbero sempre riconoscere comunque il diritto al credito d’imposta del 50%, ove presenti i relativi requisiti).