Senza la prova dei fatti storici omessi nei giudizi di merito non si può fare ricorso in Cassazione
Per contestare un fatto storico decisivo non valutato dai giudici di merito, occorre fornire prova certa alla Cassazione
Uno dei principi cardine della disciplina processuale civilistica italiana è che il ricorso per Cassazione non può avere come oggetto circostanze di merito.
Tali valutazioni sono proprie dei giudici dei primi gradi del giudizio (giudice di pace, Tribunale e/o Corte d'Appello), mentre la valutazione della Cassazione può solamente essere inerente all'applicazione dei principi di legge da parte dei giudici di merito.
L’eccezione
Una eccezione a questo principio è parzialmente apportata dall'articolo 360 comma 1 numero 5) del Codice di Procedura Civile il quale prevede che “Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.Ma in che modo si può svolgere tale impugnazione? Che requisiti deve avere il ricorso incentrato su tale doglianza?
Un esempio pratico viene dall'analisi della sentenza Cassazione Sezione VI, 18 marzo 2021, numero 7601. Il caso a monte di tale decisione riguardava l'opposizione a un decreto ingiuntivo di un'impresa di ristrutturazione da parte di un condominio.Tale opposizione aveva successo sia in primo grado che in appello, e la parte soccombente si era vista costretta ad agire in sede di Cassazione.
Con il ricorso introduttivo dell'ultimo grado di giudizio, quindi, la società che aveva realizzato le opere contestava la sentenza di appello per diversi presunti errori nelle valutazioni delle circostanze di merito.Tali motivi di ricorso venivano recisamente respinti dalla Cassazione in quanto contenenti richieste di valutazioni di merito non demandabili agli Ermellini.
Diversamente, il terzo motivo di doglianza presupponeva l'omesso esame di un fatto storico considerato decisivo per il giudizio, ai sensi del citato articolo 360 comma 1 numero 5) del Codice di Procedura Civile. Nel caso in questione, infatti, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe valutato la sussistenza di un riconoscimento di debito contenuto in uno degli atti processuali avversari, inficiando così il giudizio.
La Cassazione
Tale motivo veniva considerato, parimenti, inammissibile dalla Cassazione. Anche se ipoteticamente ammissibile, infatti, per potere essere accolta una impugnazione consistente nella mancata valutazione di un fatto storico rilevante ai fini del giudizio avrebbe dovuto essere formulata mediante indicazione del “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale dal quale sarebbe risultata la sua esistenza e la prova della sua decisività ai fini del processo.
La Cassazione, insostanz a, per decidere sul punto, necessita di una prova certa in merito all'esistenza della circostanza storica e al nesso causale che avrebbe legato il suo mancato esame alla soccombenza nel processo. In assenza di tali elementi, come nel caso in questione, la Cassazione non poteva che valutare come inammissibile il motivo di ricorso.
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