La domanda

Sono un portiere di condominio prossimo al pensionamento e ho comunicato formalmente all’amministratore la cessazione del mio rapporto di lavoro, rispettando i termini di preavviso previsti. Il condominio è stato informato con largo anticipo della necessità di individuare un sostituto e la questione è stata anche discussa in assemblea. Tuttavia, nonostante il confronto tra i condòmini, non vi è stata alcuna delibera relativa all’assunzione di un nuovo portiere e, alla scadenza del preavviso, il mio rapporto di lavoro terminerà definitivamente, con il rischio che il condominio rimanga privo del servizio di portierato. Chiedo pertanto se, in assenza di una specifica decisione assembleare, l’amministratore possa procedere autonomamente all’assunzione di un nuovo portiere, anche con incarico provvisorio, per garantire la continuità del servizio e la corretta gestione dello stabile o se l’assunzione di un dipendente richieda necessariamente una preventiva autorizzazione dell’assemblea. Quali sono, in tale situazione, i limiti e i poteri dell’amministratore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 5 ottobre 2026

In base all’articolo 1130 del Codice civile, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, l’amministratore riveste la funzione di esecutore materiale delle delibere adottate dall’assemblea di condominio. Si veda al riguardo la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 6 agosto 2010, n. 18331, secondo la quale «la prima, fondamentale, competenza...

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