Condominio

Teleassemblea, le quattro teorie a confronto

di Rosario Dolce

Sono almeno quattro le teorie che si avvicendano per le teleassemblee in condominio, ognuna delle quali degna di nota (oltre a un emendamento depositato alla Camera ). Proviamo a sintetizzarle, dopo che sono state espresse in molti interventi al webinar dei presidenti di 38 Associazioni del mondo condominiale svoltosi il 28 aprile.

Negazione assoluta
C'è la teoria negazionista, che esclude la possibilità di ricorrere all'assemblea telematica tra gli aventi diritto, siccome assume che non sussistendo una previsione diretta nell'ordinamento giuridico le stesse non possono tenersi.

Rileva che non si può legittimare la costituzione di un'assemblea tra condòmini nelle forme telematiche ricorrendo ad una interpretazione analogica con il diritto societario o quello associativo, stante le finalità diverse degli istituti.

Accampa limiti legati al rispetto della normativa della privacy e problemi afferenti al digital divide nel nostro Paese. Unico modo per supplire all'impasse - secondo tale teoria - è un intervento diretto del legislatore.

Sì alla teleassemblea
C'è la teoria positivista che, invece, ritiene fattibile l'assemblea tra gli aventi diritto in formato telematico, assumendo che tutto ciò che non è esplicitamente vietato dall'ordinamento può ritenersi consentito, laddove non sia contrario alle norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume.

Per cui, secondo tale impostazione - che sposa il cosiddetto ricorso al criterio dell'interpretazione estensiva di cui all'articolo 12 delle preleggi - l'amministratore sarebbe in grado già di disporne la convocazione dell'assemblea indicando ai condòmini le modalità per collegarsi. Il “luogo” indicato dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile – secondo tale teoria – non sarebbe quello necessariamente fisico, ma potrebbe essere anche “virtuale”.

L’autorizzazione preventiva
C'è poi la teoria iperassemblearistica la quale, al pari, ammette la possibilità della celebrazione delle assemblee telematiche a condizione che le stesse vengano preventivamente autorizzate dalla stessa assise dei condòmini.

Nel qual caso, occorrerebbe ricorrere ad una delibera preliminare che, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma III, codice civile, ne riconosca la facoltà. Non occorre, invece, l'unanimità dei consensi per darne attuazione, in quanto lo svolgimento telematico dell'assemblea riguarda aspetti afferenti le modalità di estrinsecazione dei diritti dei condòmini alla partecipazione e non la compressione dei medesimi. Il limite della teoria si scorge nella sua stessa valorizzazione assembleare, visto l'attuale impossibilità di dare luogo ad una adunanza dei condòmini per l'assunzione della delibera preliminare.

Tutti concordi
C'è la teoria contrattuale, infine, basata sul “bisogno” che media le esigenze giuridiche e fattuali che si celano nelle precedenti tesi, ritenendo fattibile lo svolgimento delle assemblee telematiche semmai espressione dell'autonomia privata. In dati contesi condominiale, a seconda del numero dei partecipanti, a fronte dello stato di necessità che si deve affrontare (si pensi ad un appalto per opere urgenti o alla nomina dell'amministratore), il ricorso all'assemblea telematica si potrebbe configurare come inevitabile, ineludibile.

Secondo tale teoria, al fine di legittimare lo svolgimento, appare necessario rendere una informativa preliminare a ciascun condòmino con la quale esplicitare:
1) la necessità di convocare un'assemblea;
2) l'impossibilità di provvedere nelle forme tradizionali - visto la ratio della decretazione d'urgenza e i pericoli sottesi alla diffusione del virus;
3) le modalità di tenuta dell'assemblea e il ricorso allo strumento della delega per chi fosse, per qualsivoglia ragione, sprovvisto dei mezzi o del tempo per collegarsi.

L'informativa dovrà essere sottoposta a ciascun avente diritto e dovrà essere da essi previamente sottoscritta. Diversamente, coloro i quali si rifiuteranno di provvedere all'adesione dovranno prendersi la responsabilità dello stato di quiescenza e/o delle conseguenze sfavorevoli che da esso discenderanno.

Tale tesi è anche detta “salva amministratore” poiché eviterebbe l'indiscriminato ricorso alla previsione dell'articolo 1135, comma II codice civile. Sempre secondo tale teoria, il contenuto del verbale dovrebbe essere arricchito in calce con una clausola disclaimer, per evitare impugnazione strumentali.

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