Tra la mancata riconferma e la nuova nomina è legittimo il diritto al compenso dell’amministratore
Nel caso in esame il lasso di tempo era stato di addirittura due anni
Un condominio ha chiamato in giudizio l’ex amministratore per contestare le somme da lui richieste e per il risarcimento danni per scorretta gestione del mandato. Nel frattempo, l’ex gerente aveva richiesto giudizialmente le somme e così le due cause sono state riunite e definite con sentenza del Tribunale di Sassari 1114/2022.
La disciplina codicistica
L’articolo 1129 decimo comma Codice civile prevede che l’incarico dell’amministratore abbia durata annuale e si intenda rinnovato per uguale durata. Il legislatore non ha anche posto un limite temporale a detto sistema di rinnovo tacito annuale e men che meno ha voluto che questo operasse per una sola altra annualità; pertanto, il solo limite alla continuazione dell’attività dell’amministratore in carica è dato dalle sue dimissioni o dalla sua revoca, cui è dedicato il successivo comma undicesimo. Tale meccanismo tende ad evitare vuoti nella gestione che si protrarrebbe senza soluzione di continuità fino ad intervento dell’assemblea, senza che, dunque, vi sia necessità (come nella previgente disciplina) di un’ulteriore nomina annuale con la maggioranza di cui all’articolo 1136 , secondo comma Codice civile.
I fatti di causa
L’ultima delibera d’incarico risaliva al 2016, mentre due anni dopo era subentrata la revoca dell’amministratore e la sua sostituzione; dunque, continuando a seguire ordinariamente la gestione del condominio fino a quel periodo l’amministratore aveva diritto al compenso. Del resto, proprio la lettura combinata dell’ottavo e del decimo comma dell’articolo 1129 Codice civile conduce ad escludere che sia stata esercitata in regime di prorogatio e solo per le necessità urgenti (ed indifferibili per evitare un danno agli interessi comuni) l’attività che è stata invece oggetto di tacito rinnovo. La prorogatio di cui all’ottavo comma che non dà diritto a compensi è, come chiarissimo dalla lettera della norma, limitata all’attività urgente ed indifferibile successiva alla cessazione dell’incarico (e dunque alle dimissioni o alla revoca), dopo la quale l’amministratore è tenuto alla consegna della documentazione inerente il condominio e alle attività urgenti.
Nel caso di specie la cessazione era avvenuta solo nel marzo 2018, alla quale è seguito il passaggio di consegne in favore del nuovo amministratore: è l’attività in questione che è stata svolta tra la revoca e l’effettiva presa in carico della gestione da parte del neonominato amministratore che deve intendersi svolta senza diritto al compenso. Pertanto, per tutta l’attività svolta fino al marzo 2018 il convenuto aveva diritto alle competenze secondo quanto originariamente approvato dall’assemblea.
La richiesta di risarcimento dei danni
L’amministratore aveva chiesto il risarcimento del danno, derivante dal fatto che la sua revoca anticipata era stata deliberata in assenza di giusta causa. La possibilità del risarcimento (insito nella mancata percezione del restante compenso fino alla naturale scadenza dell’anno per via dell’anticipata rimozione dall’incarico) deriva dall’applicazione delle norme sul mandato e in particolare dell’articolo 1725 Codice civile (Cassazione Sentenza 7874/2021). Limite a tale diritto è che la revoca sia avvenuta per giusta causa.
La consulenza tecnica contabile
Sono stati richiamati i principi di chiarezza, di rappresentazione veritiera e corretta e di competenza economica (in realtà temperato, essendo preferibile il criterio misto che segue il principio della competenza per quanto attiene le spese e il principio di cassa per quanto attiene le entrate: tale opzione deriva anche dalla complessità del rendiconto condominiale che si compone di più elementi) espressi dall’articolo 1130 bis Codice civile in materia di rendiconto. Tuttavia, anche a prescindere dagli specifici criteri utilizzati, in difetto del deposito dei documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, dei relativi conti correnti bancari o postali e dei documenti fiscali di ogni singolo periodo e dell’eventuale documentazione extracontabile, non era stato possibile verificare né che i criteri di cui sopra fossero stati osservati né che l’ex gerente si fosse reso responsabile di ammanchi di cassa.
Tale onere probatorio avrebbe dovuto essere assolto dal condominio che non solo avrebbe dovuto dimostrare la giusta causa del recesso, ma ben avrebbe potuto farlo, essendo in possesso della documentazione contabile che pacificamente il convenuto aveva consegnato all’amministratore subentratogli ed essendo, dunque, la parte più vicina alla prova. Quanto è stato possibile accertare sono stati solo gli indicati errori contabili che, tuttavia non avendo pregiudicato la situazione patrimoniale del condominio, non avrebbero potuto integrare una giusta causa di recesso. Alla luce di tali considerazioni, al convenuto è stato riconosciuto il compenso fino al momento della mancata riconferma ed anche quello per i mesi successivi fino alla data in cui sarebbe stata formalizzata la sua revoca coincidente con la scadenza dell’anno di gestione.
L'evoluzione della casa, prospettive e soluzioni per il problema sociale dell'abitazione
di Oliviero Tronconi – Politecnico di Milano