Valida l’assemblea in videoconferenza anche prima della modifica introdotta in periodo pandemico
La presenza di condomìni in età avanzata non può essere ritenuto un motivo ostativo se la scelta del luogo è lasciata da regolamento all’arbitrio dell’amministratore
Siamo reduci da un periodo senza precedenti, ed ancora non abbiamo la piena certezza di esserne definitivamente fuori. Il riferimento è ovviamente alla pandemia da Covid-19, che ha letteralmente stravolto le nostre vite. Abbiamo dovuto acquisire velocemente competenze che non avevamo, ed abbiamo di fatto dovuto reinventare il nostro modo di lavorare, nonché di svolgere tutte le attività che normalmente richiedono la presenza di più persone in un dato luogo o ambiente di lavoro. E questa “nuova quotidianità”, non poteva non investire anche l’attività più compartecipata che vi sia: l’assemblea di condominio.
Ebbene, la normativa cosiddetta emergenziale, vietava lo svolgimento di assemblee condominiali in presenza; ecco quindi che gli amministratori sono stati costretti ad attivarsi mediante i canali on-line. Le assemblee del periodo pandemico successivo al lockdown totale, si sono dunque svolte da remoto; ed era inevitabile che ben presto sorgessero dei contenziosi proprio sulle modalità delle riunioni. Interessante perciò la sentenza del Tribunale di Bolzano: la numero 789 dello scorso 17 agosto 2022.
I fatti di causa
Una parte dei condòmini di una multiproprietà alberghiera, si rivolgeva al Tribunale di Bolzano affinché dichiarasse la nullità o l’annullamento di una delibera adottata nel settembre 2020, all’esito di un’assemblea condominiale svoltasi interamente in videoconferenza. La ragione di tale contestazione, stava tutta nell’assunto che fosse stato violato il proprio diritto di partecipazione; difatti, i condòmini ricorrenti si erano espressamente opposti all’assemblea da remoto, perché erano sprovvisti degli strumenti informatici necessari.
Trattavasi di persone anziane, che non avevano dimestichezza alcuna con la tecnologia; costoro avrebbero dunque preferito partecipare di persona all’assemblea, ovviamente con l’adozione di tutte le misure di precauzione necessarie. Inoltre, contestavano il fatto che non fosse stato richiesto il previo consenso di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea, in ossequio all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, così come novellato proprio dalla normativa adottata in fase pandemica. L’amministratore, dal canto suo, difendeva la piena bontà del suo operato, argomentando che nell’avviso di convocazione aveva provveduto ad indicare le modalità tecniche per la connessione, ed aveva adeguatamente spiegato che tale scelta era esclusivamente motivata dalla situazione di emergenza epidemiologica in atto.
La normativa emergenziale
La posizione processuale di parte della compagine condominiale, faceva essenzialmente leva sul susseguirsi di norme emanate dal Governo durante la fase più critica della pandemia: tutto l’anno 2020.Diversi sono stati i provvedimenti governativi, nonché le successive Faq, con cui si suggeriva la massima precauzione per tutti gli eventi che prevedevano assembramenti di persone. Con particolare riferimento alle assemblee di condominio, i condòmini ricorrenti evidenziavano che la normativa sconsigliava la riunione, ma laddove fosse necessaria, suggeriva di individuare contesti adeguati, igienizzati, areati, ove fosse soprattutto possibile il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Quanto poi all’invocata novella dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, i ricorrenti asserivano che fosse stato il decreto legge numero 104 dell’agosto 2020 - convertito con legge numero 126 dell’ottobre 2020 - ad introdurre nel nostro Codice civile la possibilità delle assemblee condominiali on-line. Il novellato articolo così dispone: «anche ove non espressamente previsto al regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza» (per completezza e correttezza di informazione, occorre precisare che, con decreto numero 125 del 2020 - convertito dalla legge numero 159 del 2020 - il consenso unanime è stato sostituito dal consenso della maggioranza dei condòmini).
I condòmini ricorrenti, sostenevano quindi di avere pienamente ragione nel lamentare una qualche illegittimità della condotta dell’amministratore; primo, perché ritenevano che sarebbe stato possibile procedere in presenza; secondo, perché non vi era stato il necessario coinvolgimento di tutti i compartecipanti nel decidere la modalità on-line.A questo punto, diviene interessante capire come il giudice di merito procede nel dirimere la controversia.
La decisione
Il Tribunale di Bolzano, dopo avere ben esaminati i fatti e gli atti di causa, ed essersi pronunziato su alcune eccezioni preliminari in tema di mediazione obbligatoria e litispendenza, si sofferma sui due aspetti ritenuti dirimenti.Anzitutto, l’eccezione relativa alla mancata acquisizione del consenso unanime dei condòmini sulla possibilità di svolgimento dell’assemblea on-line.Ebbene, secondo il Tribunale, la legislazione che ha modificato l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, non è stato il decreto numero 104/20, bensì la sua legge di conversione. Difatti, il decreto non accennava affatto all’assemblea di condominio on-line, introdotta invece con la legge 126, che ha aggiunto al decreto il comma 1bis dell’articolo 63, con cui si novella la norma codicistica.
Ma l’entrata in vigore della normativa in parola (ottobre 2020), è stata successiva alla convocazione dell’assemblea (settembre 2020), e pertanto non applicabile retroattivamente. All’epoca in cui l’amministratore aveva convocato l’assemblea oggetto di contestazione, non vi era dunque una normativa specifica; si trattava di interpretare la disciplina esistente, nonché i principi generali dell’ordinamento giuridico.A questo punto, si giunge all’individuazione del secondo elemento dirimente.Un riferimento fondamentale per l’amministratore, era rappresentato dal regolamento della multiproprietà.
Il luogo virtuale
Il Tribunale evidenzia come, nella situazione pandemica dell’estate 2020, caratterizzata da assoluta novità ed eccezionalità, un’interpretazione secondo buona fede del regolamento, conduce a ritenere la soluzione adottata dall’amministratore come pienamente legittima, e per nulla in contrasto con i diritti dei comproprietari. Difatti, il regolamento concedeva all’amministratore ampia discrezionalità nella scelta del luogo della riunione. Anche se i redattori del regolamento avevano inteso parlare di un luogo fisico, secondo il Tribunale di Bolzano l’interpretazione letterale non esclude che, come “luogo”, possa essere inteso anche una piattaforma digitale.
Da ultimo, ad avviso del giudice di merito, l’età avanzata di molti comproprietari e la ridotta dimestichezza degli stessi con gli strumenti informatici, non può, in questo particolare contesto pandemico, essere validamente opposto alla scelta dell’amministratore. Difatti, per qualsiasi difficoltà di partecipazione (sia essa di natura fisica - come ad esempio una lunga distanza - o di natura informatica), sussiste sempre la possibilità della delega, o quella di farsi aiutare. Le doglianze dei condòmini vengono quindi ritenute totalmente prive di pregio, con ciò segnandosi un punto fermo alquanto importante nella futura definizione di altri probabili giudizi nascenti sul medesimo tema.